Cassazione Civile, Ordinanza n. 27320/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha ritenuto assorbito il secondo e ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato in parte qua la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, affinché riesamini la censura relativa alla clausola penale e alla sua eventuale eccessività alla luce del concreto contenuto del motivo di appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare. La società concedente agiva in giudizio per ottenere, previa risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, la restituzione dell'immobile oggetto del rapporto. La società utilizzatrice si opponeva e proponeva anche in via subordinata domanda riconvenzionale di restituzione di quanto versato a titolo di canoni. Il Tribunale accoglieva la domanda della concedente, dichiarava risolto il leasing e disponeva il rilascio dell'immobile; la Corte d'appello confermava. In cassazione l'utilizzatrice articolava due gruppi di motivi: nel primo deduceva violazione degli artt. 345 e 115 c.p.c. perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto nuova la questione della mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, e violazione degli artt. 2697 e 1218 c.c. per avere attribuito alla concedente un assolvimento dell'onere probatorio solo sulla base del contratto, del piano di ammortamento e della dichiarazione di esercizio della clausola risolutiva, oltre ad avere addossato all'utilizzatrice la prova dei dati Euribor richiamati dal contratto. Nel secondo gruppo denunciava violazione degli artt. 342 c.p.c., 1526 e 1384 c.c. perché la Corte d'appello avrebbe trascurato che era stata specificamente censurata la clausola del leasing traslativo che prevedeva l'irripetibilità dei canoni già versati, clausola che, secondo la ricorrente, risultava eccessivamente onerosa in quanto avrebbe consentito alla concedente di trattenere sia l'immobile sia i canoni già corrisposti e quelli successivi, senza considerare la necessità di riduzione della penale.
Norme richiamate
Il divieto di nova in appello non può essere applicato quando la questione risulti già devoluta con il gravame o sia ricostruibile dal suo contenuto; la Corte d'appello aveva erroneamente qualificato come nuova una censura che, secondo la Cassazione, era stata effettivamente proposta.
È richiamato nel primo motivo come norma violata per la pretesa erronea considerazione dei fatti non contestati; la Corte rigetta la doglianza per genericità del supporto argomentativo.
La ricorrente lo invocava per contestare il riparto dell'onere della prova; il motivo è stato assorbito, con rilievo che la Corte territoriale aveva comunque svolto un accertamento sui tassi richiamati dal contratto.
È richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per lamentare un'erronea valutazione dell'inadempimento e della prova dell'adempimento.
La specificità dei motivi di appello va apprezzata in concreto: nel caso di specie la censura sulla penale era specifica e non poteva essere ignorata come asseritamente non contestata.
In tema di leasing traslativo e patto assimilabile a clausola penale, i canoni già pagati possono essere trattenuti solo se ciò non determini un vantaggio maggiore di quello derivante dalla regolare esecuzione del contratto.
La riduzione della penale deve essere esaminata quando risulti dedotta l'eccessività del patto; non può essere omessa sulla base di una inesistente carenza di specificità dell'appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la censura non può essere qualificata come novum se dal contenuto dell'atto di gravame emerge che la questione era stata effettivamente dedotta, anche quando la sua esposizione non sia letteralmente identica a quella prospettata in cassazione.
- La specificità del motivo d'appello va valutata in relazione alla sostanza delle allegazioni e non sulla base di un formalismo che ignori il concreto contenuto della doglianza.
- In materia di leasing traslativo, una clausola che renda irripetibili i canoni già versati può essere validamente pattuita come patto assimilabile a clausola penale solo se non produca per il concedente un vantaggio economico superiore a quello conseguibile con la normale esecuzione del contratto.
- Quando venga dedotta l'eccessività di una clausola penale, il giudice deve scrutinare in concreto se la combinazione tra trattenuta dei canoni e acquisizione del bene determini un indebito sovracompenso, non potendo limitarsi a un esame parziale della sola clausola testuale.
- Se il motivo di ricorso denuncia l'omessa considerazione di una censura specificamente proposta in appello e tale omissione incide sulla decisione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della questione non valutata.
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