Cassazione Civile, Ordinanza n. 15858/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso/correzione e ha disposto che nel dispositivo della precedente decisione la somma va letta come "euro 8.000,00" anziché "euro 8.00,00". Non sono state pronunciate spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (procuratore generale)
La controversia
La pronuncia riguarda un ricorso per correzione di errore materiale. Il ricorrente ha segnalato che in una precedente ordinanza della Corte di Cassazione, resa in un giudizio tra un privato e il Comune, il dispositivo di liquidazione delle spese riportava per mero errore la somma "euro 8.00,00" invece di "euro 8.000,00". L’errore era reso evidente dal valore della controversia e dalla tariffa professionale applicabile. Si chiedeva quindi la rettifica del dispositivo con le forme della correzione degli errori materiali, anche ai fini della successiva rettifica ex art. 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice.
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. come base procedurale per la correzione dell'errore materiale, secondo il testo della decisione.
la correzione è disposta anche in funzione della consequenziale rettifica prevista da tale norma.
Massime di principio
- Un errore materiale nel dispositivo relativo alla quantificazione delle spese può essere corretto quando sia oggettivamente riconoscibile dal testo della decisione e dal contesto della controversia.
- La correzione degli errori materiali è ammessa anche in sede di legittimità per riallineare il dispositivo al contenuto effettivamente voluto dal giudice, senza incidere sul decisum sostanziale.
- Quando la svista è meramente grafica o numerica e non richiede alcuna rivalutazione del merito, la Corte può procedere alla rettifica direttamente, senza rinvio e senza statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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