Sentenza del 27/01/2016 n. 1462 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le contribuenti hanno impugnato la sentenza della C.T.R. del Veneto relativa agli accertamenti ILOR e IRPEF per il 1996, contestando, con sei motivi, il mancato riconoscimento dei costi correlati al maggior reddito, l'utilizzo dell'accertamento analitico-induttivo anziché di quello induttivo, l'omessa pronuncia su alcune doglianze, la mancata instaurazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e l'illegittimo utilizzo di documentazione bancaria acquisita in un procedimento penale relativo ad altro soggetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo per genericità e carenza di specificità, oltre che perché i costi deducibili devono essere provati dal contribuente; il quarto perché il contribuente non ha interesse a contestare l'adozione dell'accertamento analitico, che offre maggiori garanzie rispetto a quello induttivo; il quinto perché risultava svolto un contraddittorio nell'ambito dell'accertamento con adesione; il sesto perché l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria all'utilizzo fiscale dei dati acquisiti dalla Guardia di finanza comprende anche la loro trasmissione all'Agenzia delle Entrate. Il rigetto del quarto motivo ha assorbito il secondo e il terzo. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 2
I dati e gli elementi risultanti dai rapporti e dalle operazioni bancarie possono essere utilizzati per fondare rettifiche e accertamenti fiscali. Il contribuente che contesta il maggior reddito deve specificare e provare i costi correlati e non può limitarsi a invocare genericamente ragionevolezza e capacità contributiva.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33, comma 3
L'autorizzazione dell'autorità giudiziaria alla Guardia di finanza per l'utilizzo a fini fiscali dei dati acquisiti durante un'indagine penale vale anche come autorizzazione alla trasmissione di tali dati all'Agenzia delle Entrate.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, commi 1 e 2
Il contribuente non ha interesse a contestare la scelta dell'accertamento analitico invece di quello induttivo o sintetico, poiché l'accertamento analitico offre maggiori garanzie difensive.
Art. 3 Cost.
Il principio di ragionevolezza non consente di superare gli oneri di allegazione e prova richiesti al contribuente né di rendere ammissibili censure generiche.
Art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva non impone all'Amministrazione di dimostrare i costi necessari alla produzione del maggior reddito accertato; tali componenti negative devono essere provate dal contribuente.
I quesiti di diritto e le censure in cassazione devono essere specifici e pertinenti. Quesiti generici o privi della concreta indicazione dei fatti e dei calcoli contestati determinano l'inammissibilità del motivo.
La questione relativa all'omessa pronuncia non è stata esaminata nel merito poiché il motivo principale, relativo alla scelta del metodo di accertamento, è stato ritenuto infondato e gli altri motivi sono stati assorbiti.
Massime di principio
- Chi contesta un maggior reddito determinato sulla base di movimentazioni bancarie deve indicare in modo puntuale quali somme non costituiscono ricavi o compensi e provare la relativa giustificazione, inclusi i costi e le componenti negative eventualmente deducibili.
- Non è normalmente utile contestare la scelta dell'Amministrazione di utilizzare un accertamento analitico anziché induttivo, poiché il metodo analitico è generalmente più garantista per il contribuente.
- In cassazione le censure devono essere concrete, specifiche e autosufficienti: quesiti astratti, mancata indicazione delle somme contestate o assenza dei criteri di calcolo possono comportare l'inammissibilità del ricorso.
- La Guardia di finanza può trasmettere all'Agenzia delle Entrate documenti bancari acquisiti in un procedimento penale, quando esista un'autorizzazione dell'autorità giudiziaria all'utilizzo fiscale dei dati; non è necessariamente richiesta un'ulteriore autorizzazione separata per l'ufficio fiscale destinatario.
- La contestazione dell'assenza di contraddittorio non può basarsi soltanto su un'affermazione generica se dagli atti risulta che il contribuente ha partecipato a un contraddittorio, ad esempio nell'ambito dell'accertamento con adesione.
- I principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva non sostituiscono gli ordinari oneri di allegazione e prova: il contribuente deve documentare concretamente le circostanze che riducono il reddito accertato.
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