Sentenza n. 3576/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sede di Bari, che aveva accolto il ricorso per ottemperanza ma liquidato in € 500,00 le spese del primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente supplente)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva chiesto in primo grado l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale dei docenti commisurata alle ore effettivamente lavorate durante periodi di supplenza e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute, oltre interessi. Il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza, ponendo le spese a carico del Ministero e liquidandole in € 500,00. L’appello è stato proposto limitatamente alla quantificazione delle spese, ritenuta insufficiente, con richiesta di liquidazione di € 800,00 per il primo grado e di condanna del Ministero alle spese del grado d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha riconosciuto all’appellante € 800,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio di primo grado, ritenendo tale importo minimo adeguato alle tariffe professionali e conforme al necessario decoro dell’attività difensiva. Ha inoltre liquidato in € 300,00, oltre accessori, le spese del giudizio d’appello e ha posto a carico del Ministero il rimborso del contributo unificato dell’appello. Tutte le somme sono state distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha precisato che la quantificazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non possono essere liquidate somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
Norme richiamate
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, secondo il rito previsto dalla disposizione richiamata.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
richiamandosi qui, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., la costante giurisprudenza della Sezione
Consente il richiamo alla motivazione di precedenti conformi, in una controversia di difficoltà e struttura analoghe.
Massime di principio
- La quantificazione delle spese processuali costituisce esercizio di potere discrezionale del giudice, ma non può condurre alla liquidazione di somme meramente simboliche o comunque lesive del decoro professionale dell’attività difensiva.
- Nell’ambito di un giudizio di ottemperanza di difficoltà e sequenzialità analoghe a controversie già decise dalla medesima sezione, una liquidazione minima delle spese di primo grado può essere determinata in € 800,00, oltre accessori, quando tale importo sia ritenuto adeguato alle tariffe professionali e al decoro dell’attività difensiva.
- In caso di accoglimento dell’appello proposto esclusivamente contro la liquidazione insufficiente delle spese del primo grado, il giudice d’appello può riformare parzialmente la sentenza impugnata, rideterminare le spese del primo grado e liquidare anche quelle del grado d’appello.
- Le spese liquidate e il contributo unificato possono essere distratti in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.
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