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Sentenza

Sentenza n. 9370/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 3700/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Cerroni, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 12355/2021, pubblicata in data 26/04/2022, notificata in data 08/08/2022, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso promosso da parte ricorrente, così disponendo: <<[…] P.Q.M. -Lette le note di discussione scritta, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere l’esatta ricostruzione della propria carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009, ai sensi della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola 2011, interpretata alla luce del principio di non discriminazione, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione ad effettuare nuovamente la ricostruzione della sua carriera e ad inquadrarla, con decorrenza dall’immissione in servizio dell’1/9/2017, nella fascia stipendiale 3-8 anni, con l’anzianità di servizio già calcolata, utile ai fini sia giuridici che economici. Condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore della ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, dell’importo di € 2.315,80, oltre i ratei di 13ª mensilità, nonché oltre, su tutte le somme, gli interessi legali, come per legge….>>. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202503486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato la ricostruzione della carriera, l'inquadramento nella fascia stipendiale 3-8 anni e il pagamento di somme arretrate

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto all'esatta ricostruzione della carriera secondo la progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola 2006/2009, applicando la clausola di salvaguardia dell'art. 2, commi 2 e 3, del CCNL Comparto Scuola 2011 alla luce del principio di non discriminazione. Il giudicato imponeva al Ministero di ricostruire nuovamente la carriera, inquadrare la dipendente, con decorrenza dal 1° settembre 2017, nella fascia stipendiale 3-8 anni, riconoscendo l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici, e corrispondere euro 2.315,80, oltre ratei di tredicesima, interessi legali e spese di lite. La ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito con mero atto formale, non ha depositato la relazione richiesta dal TAR e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di impedimenti sopravvenuti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei termini indicati in motivazione, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a. per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo dell'amministrazione di conformarsi al giudicato. Poiché dagli atti non risultava eseguita l'attività imposta dalla sentenza del Tribunale di Roma e l'Amministrazione non aveva fornito chiarimenti o prova contraria, il Ministero è stato condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con ulteriori 60 giorni per provvedere dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., facendola decorrere soltanto dall'eventuale inottemperanza ai termini fissati nel dispositivo e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori per le spese processuali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, anche d'ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata ancorata agli interessi legali sulla somma dovuta e fatta decorrere dall'eventuale inosservanza dei termini assegnati.

  • art. 2, commi 2 e 3, CCNL Comparto Scuola 2011

    È richiamato dal giudicato posto in esecuzione quale clausola di salvaguardia da applicare, alla luce del principio di non discriminazione, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'inquadramento stipendiale.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione specifici obblighi di facere o di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l'amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato né adduca elementi ostativi o sopravvenienze rilevanti, il giudice può ordinarle di provvedere entro un termine determinato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta in presenza di un ritardo già maturato nell'esecuzione del giudicato, ma deve decorrere dall'eventuale inosservanza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e deve essere parametrata secondo criteri determinati nel provvedimento, nel caso concreto agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • La mancata collaborazione dell'amministrazione, che non fornisca la relazione richiesta dal giudice e non documenti l'avvenuta esecuzione del giudicato, consente di ritenere persistente l'inadempimento allegato dalla parte ricorrente, in assenza di prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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