Cassazione Civile, Ordinanza n. 21444/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel processo esecutivo immobiliare avente a oggetto terreni agricoli, il giudice dell'esecuzione nominava un esperto stimatore per la stima dei beni pignorati, senza indicare nel provvedimento giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo. Il debitore contestava la nullità della perizia sostenendo che la mancata comunicazione dell'avvio delle operazioni e del sopralluogo al debitore e al suo difensore violasse il contraddittorio e le norme sul consulente tecnico, e chiedeva la rinnovazione della stima, la sostituzione del perito e la declaratoria di insussistenza del diritto al compenso. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo tardiva la censura e, comunque, insussistente un vizio invalidante perché l'esperto stimatore nell'esecuzione immobiliare non è equiparabile al CTU del giudizio di cognizione e le sue attività non richiedono la partecipazione delle parti. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, convenzionali, del c.p.c. e delle disposizioni di attuazione, lamentando in sostanza che la perizia fosse nulla per mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali e per violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo era formulato in modo promiscuo e generico, con un elenco unitario di molte norme asseritamente violate senza una critica distinta e argomentata rispetto alle singole disposizioni. Ha comunque affrontato la questione di principio, affermando che l'esperto stimatore nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c. nell'esecuzione immobiliare è un ausiliario necessario del giudice, incaricato di rendere più proficua la vendita forzata, e che le sue operazioni non devono svolgersi in contraddittorio con le parti; pertanto, le parti non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività o del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. Nessuna spese è stata posta a carico dell'intimato, non costituito, ma è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge.
art. 24, comma 2, Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa.
art. 111, commi 1 e 2, Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo.
art. 6, comma 1, CEDU
richiamato dal ricorrente come parametro del diritto a un equo processo.
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato dal ricorrente come parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio.
richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo per la questione.
richiamato dal ricorrente in tema di nullità degli atti.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che disciplini l'esperto stimatore nell'esecuzione immobiliare.
richiamati dal ricorrente con riferimento a ispezione e sopralluogo.
come novellato, impone la determinazione del valore dell'immobile avuto riguardo al valore di mercato e con l'ausilio necessario di un esperto.
richiamato in relazione all'opposizione agli atti esecutivi e ai possibili riflessi di eventuali vizi dell'attività peritale sull'atto successivo.
art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicabilità all'esperto stimatore.
art. 173-bis disp. att. c.p.c.
la Corte lo considera indice della disciplina dell'esperto stimatore e del contraddittorio eventuale e posticipato mediante osservazioni alla relazione.
usato per enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge nonostante l'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
art. 134, primo comma, ultimo periodo, c.p.c.
per l'ordinanza camerale pronunciata fuori udienza dal collegio è richiesta la sola sottoscrizione del presidente.
richiamato nel secondo provvedimento in tema di correzione degli errori materiali.
richiamato nel secondo provvedimento in tema di correzione degli errori materiali.
richiamato nel secondo provvedimento in tema di correzione degli errori materiali.
Massime di principio
- Nell'esecuzione immobiliare, l'esperto stimatore nominato ai fini della determinazione del valore del bene pignorato è un ausiliario necessario del giudice, funzionalmente preordinato alla migliore collocazione del bene sul mercato e alla fruttuosità della vendita forzata.
- L'attività dell'esperto stimatore non è soggetta, salvo diversa previsione, al modello del contraddittorio proprio della consulenza tecnica d'ufficio nel processo di cognizione: le parti non vantano un diritto tecnico a essere avvisate dell'inizio delle operazioni o del sopralluogo, né a parteciparvi con propri consulenti.
- Le disposizioni sulla CTU si applicano all'esperto dell'esecuzione solo in quanto compatibili; restano invece escluse quelle che presuppongono la partecipazione delle parti al momento dello svolgimento delle operazioni peritali e la formazione di un sapere tecnico per la decisione di una controversia.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione cumulativa e indistinta di molteplici violazioni di legge senza una autonoma e chiara articolazione delle singole censure determina inammissibilità per difetto di specificità e chiarezza del motivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21253/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21254/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21255/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21256/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21258/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →