Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21444/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel processo esecutivo immobiliare avente a oggetto terreni agricoli, il giudice dell'esecuzione nominava un esperto stimatore per la stima dei beni pignorati, senza indicare nel provvedimento giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo. Il debitore contestava la nullità della perizia sostenendo che la mancata comunicazione dell'avvio delle operazioni e del sopralluogo al debitore e al suo difensore violasse il contraddittorio e le norme sul consulente tecnico, e chiedeva la rinnovazione della stima, la sostituzione del perito e la declaratoria di insussistenza del diritto al compenso. Il Tribunale rigettava l'opposizione, ritenendo tardiva la censura e, comunque, insussistente un vizio invalidante perché l'esperto stimatore nell'esecuzione immobiliare non è equiparabile al CTU del giudizio di cognizione e le sue attività non richiedono la partecipazione delle parti. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di numerose norme costituzionali, convenzionali, del c.p.c. e delle disposizioni di attuazione, lamentando in sostanza che la perizia fosse nulla per mancata comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali e per violazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che il motivo era formulato in modo promiscuo e generico, con un elenco unitario di molte norme asseritamente violate senza una critica distinta e argomentata rispetto alle singole disposizioni. Ha comunque affrontato la questione di principio, affermando che l'esperto stimatore nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c. nell'esecuzione immobiliare è un ausiliario necessario del giudice, incaricato di rendere più proficua la vendita forzata, e che le sue operazioni non devono svolgersi in contraddittorio con le parti; pertanto, le parti non hanno diritto alla comunicazione di giorno, ora e luogo di inizio delle attività o del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. Nessuna spese è stata posta a carico dell'intimato, non costituito, ma è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo era formalmente prospettato come violazione di legge.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro del diritto di difesa.

  • art. 111, commi 1 e 2, Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo.

  • art. 6, comma 1, CEDU

    richiamato dal ricorrente come parametro del diritto a un equo processo.

  • art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dal ricorrente come parametro del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio.

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo per la questione.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di nullità degli atti.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha escluso che disciplini l'esperto stimatore nell'esecuzione immobiliare.

  • artt. 258 e 259 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente con riferimento a ispezione e sopralluogo.

  • art. 568 c.p.c.

    come novellato, impone la determinazione del valore dell'immobile avuto riguardo al valore di mercato e con l'ausilio necessario di un esperto.

  • art. 617 c.p.c.

    richiamato in relazione all'opposizione agli atti esecutivi e ai possibili riflessi di eventuali vizi dell'attività peritale sull'atto successivo.

  • art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicabilità all'esperto stimatore.

  • art. 173-bis disp. att. c.p.c.

    la Corte lo considera indice della disciplina dell'esperto stimatore e del contraddittorio eventuale e posticipato mediante osservazioni alla relazione.

  • art. 363, comma 3, c.p.c.

    usato per enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge nonostante l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

  • art. 134, primo comma, ultimo periodo, c.p.c.

    per l'ordinanza camerale pronunciata fuori udienza dal collegio è richiesta la sola sottoscrizione del presidente.

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato nel secondo provvedimento in tema di correzione degli errori materiali.

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato nel secondo provvedimento in tema di correzione degli errori materiali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    richiamato nel secondo provvedimento in tema di correzione degli errori materiali.

Massime di principio

  • Nell'esecuzione immobiliare, l'esperto stimatore nominato ai fini della determinazione del valore del bene pignorato è un ausiliario necessario del giudice, funzionalmente preordinato alla migliore collocazione del bene sul mercato e alla fruttuosità della vendita forzata.
  • L'attività dell'esperto stimatore non è soggetta, salvo diversa previsione, al modello del contraddittorio proprio della consulenza tecnica d'ufficio nel processo di cognizione: le parti non vantano un diritto tecnico a essere avvisate dell'inizio delle operazioni o del sopralluogo, né a parteciparvi con propri consulenti.
  • Le disposizioni sulla CTU si applicano all'esperto dell'esecuzione solo in quanto compatibili; restano invece escluse quelle che presuppongono la partecipazione delle parti al momento dello svolgimento delle operazioni peritali e la formazione di un sapere tecnico per la decisione di una controversia.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione cumulativa e indistinta di molteplici violazioni di legge senza una autonoma e chiara articolazione delle singole censure determina inammissibilità per difetto di specificità e chiarezza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.