Cassazione Penale, Sentenza n. 45692/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello e violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p.; il decreto di citazione era stato notificato al ricorrente il 28/06/2021 tramite i carabinieri di Melito per l'udienza del 16/07/2021. La difesa aveva tempestivamente inviato memoria via PEC alla cancelleria eccependo il mancato rispetto del termine di comparizione (termine di 20 giorni previsto dall'art. 601, comma 3 c.p.p.), ma la Corte d'appello, all'udienza del 16/07/2021, ha pronunciato sentenza senza pronunziarsi sull'eccezione formulata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accolto l'eccezione di nullità legata al mancato rispetto del termine di comparizione e ha annullato la sentenza impugnata. Il processo è stato rinviato per nuovo esame ad altra Corte di appello (rinvio alla Corte di appello di Perugia). La motivazione è che la violazione del termine previsto dall'art. 601, comma 3 c.p.p. costituisce una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato e, non essendo stata la stessa Corte di appello a decidere sull'eccezione tempestivamente proposta, è necessario annullare la sentenza e disporre un nuovo giudizio dinanzi a diverso collegio.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare nullità processuali nella fase di impugnazione; la doglianza è stata ritenuta fondata nella parte in cui attiene alla invalidità della citazione per la comparizione in appello.
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di comparizione (20 giorni) per l'imputato in sede di appello; il mancato rispetto di tale termine integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022, Rv. 283349)
Richiamata dalla Corte come principio consolidato: la nullità derivante dal mancato rispetto del termine di comparizione va rilevata o dedotta tempestivamente, e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; se la Corte non si pronuncia sull'eccezione, il processo va annullato con rinvio.
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv.220092)
Richiamata in relazione all'errore in procedendo quale base per l'esame della nullità; utilizzata come riferimento di principio per la valutazione della legittimità del procedimento di impugnazione.
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per l'appello deve rispettare il termine di comparizione previsto dall'art. 601, comma 3 c.p.p. (20 giorni): il mancato rispetto integra una nullità rilevante dell'intervento dell'imputato.
- La nullità per violazione del termine a comparire è di ordine generale e deve essere dedotta o rilevata prima della deliberazione della sentenza di secondo grado; se tempestivamente proposta e non decisa dalla Corte, comporta l'annullamento con rinvio.
- L'eccezione può essere sollevata anche tramite memoria inviata per PEC alla cancelleria; l'importante è la tempestività della deduzione prima della deliberazione.
- Se la Corte d'appello omette di pronunciarsi su un'eccezione tempestiva relativa a nullità sostanziali dell'intervento dell'imputato, la Cassazione annulla la sentenza e dispone il rinvio per nuovo esame ad un diverso collegio.
- In situazioni analoghe la difesa deve documentare la tempestiva deduzione dell'eccezione (es. invio PEC, iscrizione a ruolo) e chiedere la declaratoria di nullità qualora la corte non si sia pronunciata; la conseguenza praticabile è il rinvio ad altra Corte d'appello per un nuovo giudizio.
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