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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22931/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi censurano la decisione di appello che aveva confermato, in parte, la condanna per falsità in atti pubblici (documenti di manutenzione e schede di terapia/cartelle cliniche) e truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. Petoletti deduceva, tra l'altro, carenza della qualifica di pubblico ufficiale, innocuità o grossolanità dei falsi, mancanza di apporto materiale concreto e assenza di danno ingiusto per la truffa. Sozio contestava l'affermazione della falsità delle firme sulle cartelle cliniche e sulle schede tecniche, la qualificazione di tali documenti come atti pubblici-certificatori e l'apporto concorsuale e il dolo a suo carico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso di Petoletti e fondato, in parte, quello di Sozio: ha condiviso la qualificazione dell'attività del centro convenzionato come servizio pubblico e la natura pubblica degli atti falsificati, ha ritenuto sufficienti gli elementi probatori a carico di Petoletti quanto alla responsabilità e al dolo, mentre ha ritenuto insufficiente la motivazione a fondamento della responsabilità penale di Sozio per le falsità contestate. Tuttavia, verificata l'estinzione per prescrizione dei reati commessi entro il 10 marzo 2015 (termine di prescrizione maturato il 12 febbraio 2023), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Una struttura privata accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale che eroga prestazioni in convenzione può essere considerata svolgere una funzione pubblicistica: i suoi documenti rilevanti per il rapporto con l'ente pubblico possono assumere valore di atti pubblici ai fini penali
  • La qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio può derivare dal ruolo e dalle funzioni esercitate nell'ambito di una struttura convenzionata; la posizione di amministratore o legale rappresentante può concorrere alla valutazione di tale qualifica
  • La merito-prova sulla falsità e sulla firma apocrifa richiede accertamento peritale specifico: l'apposizione di firme apocrife deve essere provata con riferimento agli atti sui quali si fonda l'imputazione
  • La sola posizione apicale o di garanzia non è sufficiente a fondare la responsabilità penale per reati commissivi senza elementi probatori sull'apporto materiale o sulla volontà consapevole di concorrere al fatto illecito
  • La generica affermazione della 'non poteva non sapere' è insufficiente: la motivazione deve collegare compiutamente posizione, azioni specifiche e dolo
  • Errori formali o parziali nella falsificazione non escludono automaticamente la punibilità; va valutata l'idoneità concreta del falso ad ingannare l'amministrazione
  • Nei processi con sentenze di merito conformi (doppia conforme), la Cassazione ha limiti stringenti nel riesaminare i fatti; può però rilevare d'ufficio questioni di diritto e, se presenti, l'estinzione del reato per prescrizione
  • L'intervenuta prescrizione estingue il reato anche se sussiste la responsabilità sostanziale; ciò può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza penale

Testo integrale

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