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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46548/2022 del 09/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere (poi sostituita con arresti domiciliari) per reati quali partecipazione ad associazione per delinquere, reimpiego di denaro di provenienza illecita e indebita compensazione mediante crediti inesistenti. Il ricorrente denunciava: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c) e d) cod. proc. pen. per carenza di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e mancata indicazione del termine relativo alle indagini/accertamenti; 2) carenze di motivazione e travisamento delle prove rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, con omessa valutazione di prove ritenute decisive dalla difesa, in particolare in relazione al reato di riciclaggio; 3) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura adeguata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi in parte non consentiti e, comunque, privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e in parte manifestamente infondati. In particolare: il primo motivo (art. 292) è stato ritenuto manifestamente infondato in quanto il termine ex art. 292, comma 2, lett. d) è necessario soltanto quando la misura cautelare è disposta unicamente per acquisizione/genuinità della prova; qui il GIP aveva invece ritenuto sussistente anche l'elevato pericolo di recidiva, per cui il termine non era obbligatorio. Gli altri motivi sono stati qualificati non consentiti o non sufficientemente specifici in quanto reiteravano doglianze già esaminate dal Tribunale senza confrontarsi concretamente con le argomentazioni rese. La Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale, che ha ritenuto attendibili le dichiarazioni di Bonfrate e Mounsef e ha valorizzato elementi probatori a sostegno della partecipazione all'associazione e della consapevolezza del Francioni circa l'illiceità dei crediti d'imposta acquisiti; ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (convertito)

    Richiamato in relazione alla procedura seguita; indica la forma speciale di trattazione del ricorso (norma procedurale di svolgimento dell'udienza o del procedimento).

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rito davanti al Tribunale per la convalida e le misure cautelari personali e che legittima l'accesso al Tribunale stesso per impugnare la misura; qui il Tribunale di Bologna era l'organo adito.

  • art. 292, comma 2, lett. c) e d), cod. proc. pen.

    La Corte interpreta il requisito del termine legato alla misura cautelare come necessario solo quando la custodia è disposta esclusivamente per acquisizione/genuinità della prova; se coesistono altre esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) l'indicazione del termine è superflua e non obbligatoria.

  • art. 581, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiede che il ricorso alla Corte di Cassazione sia motivato con la specificità necessaria; l'assenza di tale specificità rende il ricorso inammissibile.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Stabilisce i requisiti di motivazione e specificità per i motivi rivolti alla Corte; la mancata specificazione dei profili di censura comporta inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata dalla Corte per la condanna alle spese.

  • art. 10‑quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Interpretazione conforme alla giurisprudenza: il reato di indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato; atti successivi amministrativi non modificano la consumazione del reato.

  • Sez. 1, n. 9902 del 28/01/2021 (Bucaria)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il termine ex art. 292, comma 2, lett. d) è necessario solo quando la misura cautelare è disposta unicamente per garantire l'acquisizione/genuinità della prova.

  • Sez. 3, n. 23040 del 01/07/2020 (Multi Professionale service s.r.l.)

    Giurisprudenza richiamata circa il momento consumativo dell'indebita compensazione (presentazione dell'ultimo F24).

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione contro una conferma di misura cautelare deve essere specifico: i motivi generici o che reiterano censure già esaminate senza confrontarsi con le motivazioni del giudice di merito sono destinati all'inammissibilità per difetto di specificità.
  • Il termine previsto dall'art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. va indicato obbligatoriamente solo quando la misura cautelare è disposta esclusivamente per esigenze relative all'acquisizione o alla genuinità della prova; se sussistono altre esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) l'omissione del termine non è automaticamente vizio.
  • Per contestare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza è necessario criticare concretamente e punto per punto la valutazione probatoria del giudice di merito, indicando errori logici, omissioni o travisamenti specifici; semplici contrapposizioni o affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • Nelle fattispecie di indebita compensazione, la giurisprudenza afferma che la consumazione coincide con la presentazione dell'ultimo F24: eventuali atti amministrativi successivi che non incidono sulla struttura dell'operazione non escludono la consumazione del reato.
  • La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è stato proposto con colpa grave o in modo manifestamente infondato o improprio.
  • Quando il giudice di merito fonda la misura su più esigenze cautelari, il difensore deve articolare motivi distinti e specifici per ciascuna esigenza contestata (es. pericolo di inquinamento probatorio vs. pericolo di reiterazione), dimostrando l'assenza o la manifesta infondatezza di ciascun profilo.

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