Cassazione Penale, Sentenza n. 2548/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 30/11/2020 che disponeva l'ottemperanza alla precedente ordinanza del 18/03/2019 e, in particolare, la possibilità per il detenuto di usare il dispositivo di flash glucose monitoring e la consegna diretta al detenuto della pennetta-insulina affinché potesse auto-iniettarsi al bisogno; il Ministero censura che il magistrato di sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, abbia introdotto disposizioni "aggiuntive" (consegna della pennetta al detenuto) non previste nel giudicato e abbia dunque oltrepassato i limiti del procedimento di ottemperanza, nonché la violazione di norme dell'Ordinamento penitenziario (artt. 69, 35-bis, 41-bis, ecc.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la pronuncia favorevole del 18/03/2019 consentiva espressamente al detenuto di somministrarsi l'insulina "autonomamente, al bisogno, previa istruzione e formazione del paziente alla corretta utilizzazione dello strumento, con l'obbligo da parte di Rea di tenere un apposito diario giornaliero e con la verifica e il monitoraggio periodico da parte degli operatori sanitari". Pertanto la disposizione del magistrato di sorveglianza di consentire la custodia della pennetta-insulina presso il detenuto non costituiva una domanda nuova ma era necessaria per la piena esecuzione del giudicato e per evitare una diminuzione dell'effettività della tutela (il programma attuativo della amministrazione, che imponeva accesso in infermeria e presenza di un infermiere, avrebbe ritardato l'accesso allo strumento in caso di scompenso). Nessuna condanna alle spese è stata disposta nei confronti del Ministero per ragioni di public policy e funzione della parte pubblica.
Norme richiamate
Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) - art. 69, comma 6
Richiamato con riguardo alle modalità di tutela e ricorsi relativi a trattamenti sanitari e atti dell'amministrazione penitenziaria; la Corte ricorda che il giudizio di ottemperanza è strumentale alla piena esecuzione del provvedimento favorevole e non serve a introdurre domande nuove
Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) - art. 35-bis
Disciplina il procedimento di ottemperanza davanti al Magistrato di Sorveglianza; la Corte interpreta l'art. 35-bis nel senso che il magistrato, nell'ottemperanza, deve constatare la mancata esecuzione del provvedimento irrevocabile e non sindacare nuovamente il contenuto della decisione di cognizione, salvo che le misure disposte siano necessarie per la piena esecuzione del giudicato
Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) - art. 41-bis
Citato a titolo di richiamo alla normativa penitenziaria generale; dalla sentenza non emerge una specifica reinterpretazione di tale norma, ma rientra nel quadro normativo richiamato per la legittimità degli atti dell'amministrazione penitenziaria
Principio giurisprudenziale sul giudizio di ottemperanza (giurisprudenza di legittimità richiamata)
La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui il procedimento di ottemperanza è finalizzato esclusivamente alla verifica e all'attuazione del giudicato irrevocabile e non ammette domande 'aggiuntive' o nuove; tuttavia, se una disposizione contenuta nel giudicato implica necessariamente una specifica misura esecutiva (es. consegna dello strumento al detenuto), tale misura rientra nel petitum e può essere imposta al fine di assicurare la piena efficacia della tutela
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è finalizzato solo a ottenere la piena esecuzione del provvedimento favorevole già pronunciato: non serve a formulare richieste nuove, salvo che esse siano già comprese nel contenuto del giudicato
- Se il contenuto testuale del provvedimento favorevole implica, per la sua efficacia terapeutica, la disponibilità immediata di uno strumento (es. pennetta-insulina), la misura esecutiva che consente tale disponibilità rientra nel petitum e può essere disposta nel procedimento di ottemperanza
- Il magistrato di sorveglianza può correggere o integrare il "programma attuativo" predisposto dall'amministrazione quando quest'ultimo comporti una obiettiva diminuzione dell'effettività della tutela riconosciuta dal giudicato
- Le amministrazioni pubbliche partecipanti non sono automaticamente condannate alle spese quando impugnano sentenze di sorveglianza in funzione pubblica e istituzionale (orientamento consolidato della Cassazione)
- In casi analoghi è importante verificare con attenzione il testo del giudicato originario: formulazioni che prevedono somministrazione "autonoma, al bisogno, previa istruzione" possono giustificare la custodia personale del dispositivo da parte del paziente per garantire tempestività terapeutica
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