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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2548/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 30/11/2020 che disponeva l'ottemperanza alla precedente ordinanza del 18/03/2019 e, in particolare, la possibilità per il detenuto di usare il dispositivo di flash glucose monitoring e la consegna diretta al detenuto della pennetta-insulina affinché potesse auto-iniettarsi al bisogno; il Ministero censura che il magistrato di sorveglianza, nel giudizio di ottemperanza, abbia introdotto disposizioni "aggiuntive" (consegna della pennetta al detenuto) non previste nel giudicato e abbia dunque oltrepassato i limiti del procedimento di ottemperanza, nonché la violazione di norme dell'Ordinamento penitenziario (artt. 69, 35-bis, 41-bis, ecc.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la pronuncia favorevole del 18/03/2019 consentiva espressamente al detenuto di somministrarsi l'insulina "autonomamente, al bisogno, previa istruzione e formazione del paziente alla corretta utilizzazione dello strumento, con l'obbligo da parte di Rea di tenere un apposito diario giornaliero e con la verifica e il monitoraggio periodico da parte degli operatori sanitari". Pertanto la disposizione del magistrato di sorveglianza di consentire la custodia della pennetta-insulina presso il detenuto non costituiva una domanda nuova ma era necessaria per la piena esecuzione del giudicato e per evitare una diminuzione dell'effettività della tutela (il programma attuativo della amministrazione, che imponeva accesso in infermeria e presenza di un infermiere, avrebbe ritardato l'accesso allo strumento in caso di scompenso). Nessuna condanna alle spese è stata disposta nei confronti del Ministero per ragioni di public policy e funzione della parte pubblica.

Norme richiamate

  • Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) - art. 69, comma 6

    Richiamato con riguardo alle modalità di tutela e ricorsi relativi a trattamenti sanitari e atti dell'amministrazione penitenziaria; la Corte ricorda che il giudizio di ottemperanza è strumentale alla piena esecuzione del provvedimento favorevole e non serve a introdurre domande nuove

  • Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) - art. 35-bis

    Disciplina il procedimento di ottemperanza davanti al Magistrato di Sorveglianza; la Corte interpreta l'art. 35-bis nel senso che il magistrato, nell'ottemperanza, deve constatare la mancata esecuzione del provvedimento irrevocabile e non sindacare nuovamente il contenuto della decisione di cognizione, salvo che le misure disposte siano necessarie per la piena esecuzione del giudicato

  • Ordinamento penitenziario (Legge 26 luglio 1975, n. 354) - art. 41-bis

    Citato a titolo di richiamo alla normativa penitenziaria generale; dalla sentenza non emerge una specifica reinterpretazione di tale norma, ma rientra nel quadro normativo richiamato per la legittimità degli atti dell'amministrazione penitenziaria

  • Principio giurisprudenziale sul giudizio di ottemperanza (giurisprudenza di legittimità richiamata)

    La Corte ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui il procedimento di ottemperanza è finalizzato esclusivamente alla verifica e all'attuazione del giudicato irrevocabile e non ammette domande 'aggiuntive' o nuove; tuttavia, se una disposizione contenuta nel giudicato implica necessariamente una specifica misura esecutiva (es. consegna dello strumento al detenuto), tale misura rientra nel petitum e può essere imposta al fine di assicurare la piena efficacia della tutela

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è finalizzato solo a ottenere la piena esecuzione del provvedimento favorevole già pronunciato: non serve a formulare richieste nuove, salvo che esse siano già comprese nel contenuto del giudicato
  • Se il contenuto testuale del provvedimento favorevole implica, per la sua efficacia terapeutica, la disponibilità immediata di uno strumento (es. pennetta-insulina), la misura esecutiva che consente tale disponibilità rientra nel petitum e può essere disposta nel procedimento di ottemperanza
  • Il magistrato di sorveglianza può correggere o integrare il "programma attuativo" predisposto dall'amministrazione quando quest'ultimo comporti una obiettiva diminuzione dell'effettività della tutela riconosciuta dal giudicato
  • Le amministrazioni pubbliche partecipanti non sono automaticamente condannate alle spese quando impugnano sentenze di sorveglianza in funzione pubblica e istituzionale (orientamento consolidato della Cassazione)
  • In casi analoghi è importante verificare con attenzione il testo del giudicato originario: formulazioni che prevedono somministrazione "autonoma, al bisogno, previa istruzione" possono giustificare la custodia personale del dispositivo da parte del paziente per garantire tempestività terapeutica

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