Cassazione Penale, Ordinanza n. 12112/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando la decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta per legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile per fatti qualificati come riciclaggio. I ricorsi, proposti da due difensori, censuravano: 1) la violazione di legge e il difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata in ricettazione in forma attenuata anziché riciclaggio; 2) la mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, contestando che il valore del bene potesse escludere l'attenuante. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo non specifico perché sostanzialmente riproduttivo di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato indizi gravi, precisi e concordanti, tra cui l'intestazione all'imputato del veicolo da cui proveniva la targa poi apposta sull'autovettura provento di furto. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la valutazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione aveva escluso che il valore dell'autovettura fosse di minima rilevanza economica.
Norme richiamate
richiamato per la qualificazione del fatto come riciclaggio, in alternativa alla ricettazione attenuata; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dal giudice di merito
art. 648 c.p. (ricettazione in forma attenuata)
invocato dalla difesa come diversa qualificazione meno grave del fatto, ma non ritenuto configurabile
circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità
negata perché il valore del bene non era di minima rilevanza economica
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riprodurre censure già esaminate e confutate in modo logico e giuridicamente corretto dal giudice di merito.
- La qualificazione del fatto come riciclaggio, anziché come ricettazione attenuata, può essere confermata sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti valutati dal giudice di merito.
- La mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione priva di vizi logici o giuridici e fondata sull'apprezzamento del valore del bene.
- La valutazione della minima rilevanza economica del bene costituisce presupposto necessario per riconoscere l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12101/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12102/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12103/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12104/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12105/2026 del 31/03/2026
- ordinanza_penale · 31 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12106/2026 del 31/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →