Cassazione Penale, Ordinanza n. 35114/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Treviso del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un incidente, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 20 novembre 2025, aveva confermato la condanna. Con cinque motivi di ricorso per cassazione, l’imputato deduceva: violazione dell’art. 186, comma 4, del codice della strada e delle disposizioni regolamentari relative all’accertamento mediante etilometro; vizio di motivazione in ordine al rigetto delle contestazioni sull’affidabilità dell’apparecchio; inutilizzabilità della prova; omesso esame di prove decisive; violazione dell’art. 192 c.p.p. per illogica valutazione della prova. Il ricorso è stato presentato il 17 marzo 2026.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile anzitutto perché tardivo: il termine per impugnare era di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di 60 giorni fissato per il deposito della sentenza, e scadeva il 5 marzo 2026; il ricorso fu invece depositato il 17 marzo 2026. Ha inoltre rilevato che le censure riproponevano doglianze già formulate in appello senza un puntuale confronto con la sentenza impugnata, la quale aveva risposto alle obiezioni sull’affidabilità dell’etilometro in conformità alla giurisprudenza di legittimità. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., non ravvisata l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il termine per il relativo deposito, pari a giorni 45, decorrente ex art. 585 cod.proc.pen. dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della sentenza (pari a giorni 60), scadeva il 5 marzo 2026.
Il termine per il ricorso decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della sentenza; nel caso concreto, il termine di impugnazione era di 45 giorni e scadeva il 5 marzo 2026.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
Dichiarata l’inammissibilità e non ravvisata l’assenza di colpa nella sua determinazione, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è tardivo e va dichiarato inammissibile quando è depositato oltre il termine previsto dall’art. 585 c.p.p., calcolato dalla scadenza del termine assegnato per il deposito della sentenza.
- Sono inammissibili le censure che ripropongono doglianze già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della sentenza impugnata.
- Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, in assenza di una causa di esclusione della colpa nella determinazione dell’inammissibilità, conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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