Cassazione Civile, Ordinanza n. 06257/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento emessa per recupero a tassazione, ai fini IRPEF, addizionale comunale e regionale, di maggior reddito da partecipazione per l'anno 2003, asseritamente derivante dalla rettifica operata nei confronti della società partecipata dal contribuente. Il contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, tra l'altro, l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto e la conseguente inefficacia della pretesa. Dopo il rigetto del ricorso in cassazione, proponeva ricorso per revocazione deducendo: a) errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la precedente sentenza avrebbe ritenuto non specificamente indicato nel ricorso per cassazione il documento da cui desumere la nullità o inesistenza della notifica, mentre quel documento sarebbe stato invece individuato, riprodotto e depositato; b) erronea condanna alle spese, poiché l'Agenzia non avrebbe depositato controricorso; c) violazione dell'art. 384, comma 3, c.p.c. per mancata previa instaurazione del contraddittorio sulla questione decisa d'ufficio. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione, rilevando anche l'inammissibilità del ricorso nei confronti di Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. perché non parte del precedente giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la reale ratio decidendi della sentenza revocanda, poiché la precedente declaratoria di inammissibilità dei motivi di cassazione si fondava sull'impossibilità di ricondurre, dal contenuto del ricorso, la raccomandata con esito "indirizzo insufficiente" all'avviso di accertamento presupposto; dunque non vi era l'errore di fatto dedotto. Ha poi escluso che la censura sulle spese integrasse errore revocatorio, trattandosi di errore di giudizio non deducibile con revocazione. Infine ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa all'art. 384, comma 3, c.p.c., perché il ricorrente non aveva indicato specificamente quali difese o prove avrebbe potuto articolare se il contraddittorio fosse stato instaurato prima, e comunque nel giudizio di legittimità non avrebbe potuto fornire la prova richiesta.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione per errore di fatto è ammissibile solo se il preteso errore riguarda una percezione del contenuto degli atti e non la valutazione giuridica della decisione; non è utilizzabile per contestare un errore di giudizio o per riproporre il merito.
La violazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio è deducibile solo se la parte indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e che sarebbero state utili; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Richiamato nel percorso fattuale per descrivere la notifica dell'atto impositivo mediante affissione all'albo comunale in caso di irreperibilità/assenza del destinatario.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto non può essere usata per contestare la valutazione compiuta dalla sentenza impugnata, né per ottenere una nuova decisione sul merito della questione già esaminata.
- Perché sia configurabile l'errore revocatorio, il ricorrente deve dimostrare che la sentenza ha supposto l'inesistenza di un fatto positivamente risultante dagli atti, oppure l'esistenza di un fatto insussistente; se la critica investe la lettura giuridica degli atti o la loro sufficienza argomentativa, il rimedio è inammissibile.
- La censura sulla mancata attivazione del contraddittorio su questione rilevata d'ufficio è ammissibile solo se la parte indica concretamente quale pregiudizio difensivo abbia subito e quali specifiche attività avrebbe potuto svolgere in concreto.
- L'errore relativo alla regolazione delle spese processuali, quando attiene alla valutazione della soccombenza o alla ritenuta costituzione della controparte, integra normalmente errore di giudizio e non errore di fatto revocatorio.
- In sede di legittimità, la deduzione dell'irregolarità della notifica di un atto presupposto richiede una specifica indicazione del documento da cui il vizio risulti in modo univoco; la mera trascrizione di uno stralcio documentale, se non consente l'abbinamento all'atto contestato, non è sufficiente.
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