Cassazione Civile, Ordinanza n. 12643/2023 del 10/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (occupante)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rivendicazione proposta da un ente proprietario di un terreno contro l'occupante del fondo, con richiesta di rilascio dell'area, demolizione di una baracca abusivamente edificata e risarcimento del danno. Il convenuto si era costituito resistendo e aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale dell'attore, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione rigettando la domanda principale per difetto di prova della proprietà in capo all'attore, senza tuttavia esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione, che risultava riproposta in appello. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia della Corte territoriale sulla domanda riconvenzionale di usucapione ritualmente devoluta al giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata la censura di omessa pronuncia. Ha rilevato che la sentenza d'appello aveva esaminato soltanto la doglianza relativa alla domanda principale di rivendicazione, accogliendola per mancata prova della proprietà dell'area in capo all'ente, ma aveva totalmente omesso di esaminare la domanda riconvenzionale di usucapione riproposta dall'appellante. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente devolute; l'omesso esame di una domanda riconvenzionale integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione di legge processuale, compresa l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Massime di principio
- Il giudice di appello deve esaminare tutte le domande e le impugnazioni ritualmente riproposte dalla parte soccombente; la decisione è viziata se omette di pronunciarsi su uno dei capi devoluti.
- L'accoglimento della domanda principale non sana l'omissione di pronuncia sulla domanda riconvenzionale: ciascuna domanda autonoma richiede una valutazione espressa.
- L'omessa pronuncia su una domanda riconvenzionale integra violazione dell'art. 112 c.p.c. ed è deducibile in cassazione come error in procedendo.
Come è indicizzato
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