Cassazione Penale, Ordinanza n. 06041/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Non ha quindi modificato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con effetto retrodatato al 12 marzo 2025.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente censurava l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale, deducendo un vizio di motivazione. In particolare, lamentava la sovrapposizione tra il concetto di pregiudizio di polizia e quello di precedente penale e sosteneva che ciò avesse determinato erroneamente la fissazione del dies a quo della revoca della misura alternativa alla detenzione. La Corte ha però rilevato che le doglianze attenevano a profili di fatto non scrutinabili in sede di legittimità e che, comunque, erano già state esaminate e disattese dal giudice di sorveglianza con motivazione giuridicamente corretta. Nel merito dell'ordinanza impugnata emergeva che il condannato aveva più volte violato le prescrizioni della misura, frequentando e ospitando soggetti segnalati e, soprattutto, sottraendo apparecchiature elettriche da un centro di raccolta gestito dall'AMIU, condotta astrattamente riconducibile a furto. Il tribunale aveva quindi ritenuto che tali comportamenti dimostrassero l'assenza di una seria volontà di rispettare la misura, l'inidoneità del beneficio e la necessità di far retroagire la revoca al 12 marzo 2025, primo episodio di violazione accertato.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che risolvano in una mera rivalutazione del fatto o del contenuto dell'istruttoria, quando la doglianza sia diretta essenzialmente a contestare apprezzamenti di merito del giudice di sorveglianza.
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere giustificata da reiterate violazioni delle prescrizioni e da comportamenti del condannato oggettivamente incompatibili con la finalità rieducativa e con l'osservanza responsabile delle limitazioni imposte dalla misura.
- L'astratta riconducibilità di una condotta a un reato, pur non essendo necessariamente oggetto di accertamento definitivo nel procedimento di sorveglianza, può assumere rilievo come indice della mancata adesione del condannato alle regole della misura e della sua inidoneità a conseguire gli scopi per cui è stata concessa.
- La data di efficacia della revoca della misura alternativa può essere retrodatata al momento in cui iniziano le violazioni rilevanti, quando il giudice di merito motivi che da quel momento il beneficiario ha manifestato l'incompatibilità del proprio comportamento con il trattamento alternativo.
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