Sentenza del 16/01/2019 n. 886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia delle Dogane inammissibile, perché non era stato notificato ad Amerital Trasporti, che era la parte del giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, ma a S.B. s.r.l., soggetto estraneo a quel procedimento. La Corte non ha esaminato i motivi di merito. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la parte intimata non si era costituita.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Dogane aveva impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva parzialmente confermato la decisione favorevole ad Amerital Trasporti. La controversia riguardava l'utilizzo, da parte dell'impresa, di un deposito fiscale in forma virtuale, senza l'effettiva introduzione materiale delle merci. Il ricorso per cassazione era stato però notificato a un soggetto diverso dalla parte effettiva del giudizio di merito. L'errata intestazione può essere sanata quando l'atto è comunque notificato alla parte corretta e raggiunge il proprio scopo; ciò non è avvenuto in questo caso.
Norme richiamate
Ogni nullità e/o irregolarità dell'atto di impugnazione rimane sanata quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
L'errore nell'individuazione o nell'intestazione della parte destinataria dell'impugnazione non determina necessariamente l'inammissibilità se l'atto è notificato alla parte effettivamente coinvolta nel giudizio e questa si difende anche nel merito. Se invece la notifica è eseguita a un soggetto estraneo al precedente giudizio, l'errore non è sanato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è essenziale notificare il ricorso alla stessa parte che ha partecipato al giudizio di merito concluso con la sentenza impugnata.
- Un errore formale nell'intestazione della parte può essere sanato se il ricorso è comunque notificato al destinatario corretto e quest'ultimo comprende la controversia e si difende nel merito.
- La notifica a un soggetto diverso ed estraneo al giudizio di merito non consente di considerare raggiunto lo scopo dell'impugnazione e può comportare l'inammissibilità del ricorso.
- Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare attentamente l'identità delle parti, gli atti dei precedenti gradi e l'esatta corrispondenza tra il destinatario della notifica e la parte processuale effettiva.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per un vizio processuale, il giudice può non esaminare le questioni sostanziali e i motivi di merito.
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