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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10722/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna del Tribunale di Crotone a un anno di reclusione per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La difesa ha contestato, in sostanza, che nella condotta contestata fosse davvero ravvisabile l'abitualità delle frequentazioni con soggetti pregiudicati, sostenendo che mancassero i presupposti della serialità o stabilità dei contatti richiesti dalla norma. Il ricorso, però, si è limitato a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi efficacemente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la pluralità dei contatti, la loro concentrazione temporale e le modalità degli incontri.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate richiede un'abitualità o serialità di comportamenti, configurabile solo in presenza di plurimi e stabili contatti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente sull'esistenza di almeno sei contatti con pregiudicati nell'arco di nove mesi, con modalità spesso compatibili con una precedente programmazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza

    La norma punisce la violazione della prescrizione imposta alla persona sottoposta a sorveglianza speciale e richiede, per la configurabilità del reato, un comportamento abituale o seriale, desumibile da plurimi e stabili contatti con pregiudicati.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    La disposizione è interpretata nel senso che il reato sussiste solo quando la frequentazione con persone pregiudicate assuma carattere di abitualità, non essendo sufficiente un contatto occasionale.

Massime di principio

  • La violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate, prevista per il sorvegliato speciale, richiede la prova di una stabile serialità di rapporti, non essendo sufficiente un singolo episodio o una frequentazione occasionale.
  • Ai fini della configurabilità del reato, il giudice può valorizzare il numero dei contatti, la loro distribuzione temporale e le modalità concrete degli incontri, quando tali elementi rivelino una relazione non episodica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua, senza indicare specifici elementi idonei a incrinare la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale

Testo integrale

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