Cassazione Penale, Sentenza n. 1400/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Siena che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Giudice di Pace di Montepulciano. Il Tribunale aveva ritenuto, interpretando letteralmente l'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000, che l'appello dell'imputato contro una sentenza del giudice di pace che disponeva solo una pena pecuniaria fosse ammissibile solo se fosse stata anche impugnata la statuizione civile relativa al risarcimento del danno; non essendo ciò apparso, aveva dichiarato l'inammissibilità. Il ricorrente censurava tale decisione sostenendo che l'art. 37 deve essere coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p., per cui l'impugnazione della responsabilità penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili dipendenti, e che nel suo atto di appello era stata comunque contestata anche l'entità del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'appello dell'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che dispone una pena pecuniaria è ammissibile anche se non è stato espressamente impugnato il capo relativo al risarcimento del danno, perché l'art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 va coordinato con l'art. 574, comma 4, c.p.p., che estende gli effetti dell'impugnazione alle statuizioni civili dipendenti. Avendo la Corte altresì rilevato che il reato è estinto per prescrizione e che il ricorrente non ha dimostrato un interesse attuale al proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio quanto agli effetti penali e l'ha annullata con rinvio, per nuovo esame, agli effetti civili al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37
Il comma impone limiti all'impugnazione delle sentenze del giudice di pace che dispongono solo pena pecuniaria; va però interpretato in coordinamento con l'art. 574 c.p.p., non in senso così formale da escludere l'ammissibilità quando l'appello investe la responsabilità penale.
codice di procedura penale, art. 574, comma 4
L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti alle statuizioni civili che ne dipendono; principio applicato dalla Corte per ritenere ammissibile l'appello dell'imputato anche senza espressa impugnazione della liquidazione del danno.
codice di procedura penale, art. 129, comma 2
Rilevato dalla Corte in tema di estinzione del reato per prescrizione: l'annullamento senza rinvio degli effetti penali è motivato anche dall'assenza di allegazione di un concreto e attuale interesse del ricorrente al proscioglimento.
codice di procedura penale, artt. 574, comma 4 e 591, comma 3 (richiamati)
Gli artt. sono richiamati nel ricorso e nella censura; in particolare l'art. 574, comma 4, è il cardine giurisprudenziale che estende gli effetti dell'impugnazione penale alle statuizioni civili dipendenti; l'art. 591(3) attiene a limiti e formalità dell'impugnazione (menzionato nella censura originaria).
Massime di principio
- L'appello proposto dall'imputato contro una sentenza del giudice di pace che dispone solo una pena pecuniaria è ammissibile anche se non contiene espressa impugnazione della statuizione civile sul risarcimento, quando l'appello investa la responsabilità penale: l'art. 574, comma 4, c.p.p. estende infatti gli effetti dell'impugnazione alle statuizioni civili dipendenti.
- Il disposto dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000 non va interpretato in modo così formale da impedire l'ammissibilità dell'impugnazione quando, per il suo contenuto, essa investe la responsabilità e implicitamente le conseguenti statuizioni civili.
- Se il reato risulta estinto per prescrizione e il ricorrente non dimostra un interesse attuale al proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte può annullare la sentenza senza rinvio per gli effetti penali ma disporre il rinvio per la valutazione degli effetti civili.
- In casi analoghi è comunque prudente, nell'atto di impugnazione, esplicitare la censura anche sulle statuizioni civili (quantomeno sull'ammontare del risarcimento) per evitare contestazioni formali e per rafforzare la tutela dei diritti dell'imputato.
- Quando si impugna una sentenza del giudice di pace, è utile richiamare espressamente l'art. 574, comma 4, c.p.p. e la giurisprudenza di legittimità che nega la preclusione automatica dell'impugnazione per mera assenza di formale contestazione delle statuizioni civili.
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