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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18304/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla successione ab intestato di due coniugi, in regime di comunione dei beni, deceduti in tempi diversi e lascianti più figli. Alcune figlie hanno dedotto che i genitori, nel tempo, si fossero spogliati dell’intero patrimonio immobiliare e mobiliare a favore di alcuni figli e di una società familiare, mediante una serie di compravendite che, secondo loro, erano in realtà donazioni dissimulate, concluse senza la forma dell’atto pubblico richiesta per le liberalità immobiliari. Hanno quindi chiesto l’accertamento della simulazione e della nullità dei contratti, in subordine la riduzione delle disposizioni lesive della legittima, nonché la divisione ereditaria con ricostruzione dell’asse e imputazione di beni e frutti. In primo grado il tribunale aveva già dichiarato alcune vendite simulate e nulle per difetto di forma, e aveva ritenuto prescritta la pretesa restitutoria di uno dei beneficiari; in appello è stata dichiarata tardiva l’impugnazione incidentale di due sorelle e sono state confermate, sul piano sostanziale, la simulazione e la natura liberale di più trasferimenti, nonché la prescrizione delle pretese del coerede che aveva resistito. In Cassazione, le ricorrenti principali hanno censurato la declaratoria di tardività dell’appello incidentale, sostenendo che il termine breve non decorresse dalla notifica dell’appello principale ma solo dalla notifica della sentenza, e che comunque il loro gravame fosse ammissibile ex art. 334 c.p.c. I ricorrenti incidentali hanno invece contestato la decisione sulla prescrizione dell’azione di riduzione e, soprattutto, l’accertamento della simulazione delle vendite, deducendo errori sull’effetto interruttivo della mediazione, sull’onere della prova, sul valore delle quietanze notarili, dei bonifici, degli assegni e delle presunzioni utilizzate per affermare che i corrispettivi fossero stati solo apparenti o restituiti ai venditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la decisione d’appello che aveva fatto decorrere il termine breve per proporre l’appello incidentale dalla notifica dell’appello principale. Ha ribadito che il termine breve di impugnazione decorre solo dalla notificazione della sentenza eseguita nei confronti del procuratore costituito, non dalla notificazione dell’impugnazione. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. Sono stati invece respinti entrambi i ricorsi incidentali: quello relativo alla prescrizione dell’azione di riduzione, perché la domanda era stata effettivamente definita in primo grado quanto al profilo preliminare della prescrizione e, comunque, la mediazione non produce effetto interruttivo automatico senza una specifica manifestazione di volontà di far valere il diritto; e quello relativo alla simulazione delle vendite, perché le censure miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, mentre la Corte d’appello aveva fondato la propria decisione su un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, utilizzando legittimamente anche inferenze presuntive successive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine "breve" di trenta giorni

    il termine breve per impugnare decorre solo dalla notificazione della sentenza eseguita nelle forme di legge, non dalla notificazione dell’impugnazione avversaria.

  • art. 326 c.p.c.

    la notificazione idonea a far decorrere il termine breve deve essere effettuata al procuratore costituito.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato quale disciplina del termine lungo di impugnazione, alternativa alla notificazione della sentenza.

  • art. 333 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle impugnazioni incidentali e della loro tempestività.

  • art. 334 c.p.c.

    la tardività dell’appello incidentale non rileva se l’impugnazione è comunque tempestiva nel termine lungo; la Corte ha ritenuto assorbita la questione dell’impugnazione tardiva.

  • art. 343 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell’appello incidentale.

  • art. 335 c.p.c.

    ha giustificato la riunione dei ricorsi proposti contro la stessa sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi che denunciavano ultrapetizione e omessa pronuncia.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso incidentale in tema di impugnazione della sentenza non definitiva.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la censura è inammissibile quando mira a una nuova valutazione del fatto o delle prove, senza indicare un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le doglianze di violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude il vizio di cui all’art. 360, n. 5, quando la sentenza d’appello conferma integralmente la ricostruzione in fatto del primo giudice.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ha precisato che non vi era inversione dell’onere della prova, ma valutazione di un compendio indiziario sufficiente a escludere il pagamento del prezzo.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici sono ammissibili se fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    il giudice di merito può fondare l’accertamento su presunzioni anche tratte da fatti accertati presuntivamente, purché il ragionamento sia logico e non smentito dalle premesse.

  • art. 1414 c.c.

    richiamato per la qualificazione come simulati dei contratti di vendita che celavano donazioni.

  • art. 1417 c.c.

    richiamato per l’accertamento della simulazione relativa dei contratti di compravendita.

  • art. 533 c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello quale termine decennale ritenuto decorso per la pretesa restitutoria del beneficiario.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 28/2010

    l’istanza di mediazione può essere equiparata alla domanda giudiziale ai fini interruttivi solo se la parte manifesta in tale sede la volontà di far valere il diritto.

  • art. 102, comma 2, c.p.c.

    richiamato per contestare il preteso litisconsorzio necessario, che la Corte ha escluso in relazione all’azione di riduzione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • Il termine breve per impugnare decorre solo dalla notificazione della sentenza compiuta secondo le forme di legge e indirizzata al procuratore costituito; la notificazione dell’impugnazione avversaria non è equiparabile alla notificazione della sentenza e non fa decorrere il termine di decadenza.
  • L’appello incidentale non diviene tardivo per il solo fatto che sia proposto dopo la notificazione dell’appello principale, se non è stato notificato il provvedimento impugnato ai fini della decorrenza del termine breve; in difetto, resta applicabile il termine lungo.
  • Ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, la mediazione non opera automaticamente per il solo avvio o per la semplice partecipazione al procedimento: è necessaria una chiara manifestazione della volontà di far valere quel determinato diritto anche in sede stragiudiziale.
  • L’azione di riduzione è un’azione individuale del singolo legittimario e non si atteggia, di regola, come domanda collettiva dei coeredi; pertanto, l’eventuale effetto interruttivo o processuale non si estende automaticamente a domande non specificamente coltivate.
  • La simulazione di una compravendita può essere provata anche per presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia fondato su indizi gravi, precisi e concordanti e non sia meramente congetturale.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste del vizio di omesso esame, quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti.
  • Non esiste un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto già accertato in via presuntiva può costituire il fatto noto di una ulteriore inferenza, se la catena logica è coerente e sorretta dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando la sentenza d’appello conferma integralmente la ricostruzione fattuale del primo giudice, è precluso il sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. per difetto di specifica divergenza tra le due decisioni sul medesimo punto di fatto.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpicugnazioniAppelloRicorso per cassazioneTransazione
RamiSuccessioniProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazionePrescrizioneLitisconsorzio necessario

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