Cassazione Civile, Sentenza n. 18289/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che l’istanza di definizione agevolata, il pagamento della prima rata e la mancata comunicazione del diniego entro il termine del 30/09/2024 integrassero il perfezionamento della fattispecie estintiva del giudizio. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo di cassazione e non ha esaminato i motivi di ricorso dell’Agenzia. Le spese sono state compensate integralmente per la novità della questione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al prelievo erariale unico (PREU) e alle sanzioni per l’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della società contribuente ritenendo illegittimo l’accertamento perché la base imponibile era stata determinata considerando importi di giocate riferiti non solo al 2009, ma anche ad anni precedenti, mentre il prelievo poteva essere effettuato forfettariamente solo con riferimento a ciascun anno d’imposta. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente presentava istanza di definizione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022, depositava la prova del pagamento della prima rata e otteneva la sospensione; l’Amministrazione non notificava né depositava il diniego entro il termine previsto. Dopo un decreto presidenziale di estinzione, la controparte chiedeva la trattazione collegiale sostenendo che non erano state pagate le rate successive alla prima e che vi fosse interesse alla decisione nel merito.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
Il decreto presidenziale può dichiarare l’estinzione nei casi previsti dalla legge; l’istanza di fissazione dell’udienza proposta entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto ne determina il venir meno e ripristina il contraddittorio, consentendo al collegio di verificare la sussistenza dei presupposti estintivi.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato per distinguere i rimedi esperibili avverso sentenza o ordinanza rispetto al decreto presidenziale di estinzione.
art. 1, commi 186 ss., L. n. 197 del 2022
La definizione agevolata del contenzioso tributario si perfeziona con istanza del contribuente, pagamento della prima rata e mancata comunicazione del diniego nel termine previsto.
art. 1, comma 197, L. n. 197 del 2022
Norma richiamata per la sospensione del giudizio su istanza della parte che intende avvalersi della definizione agevolata.
art. 1, comma 200, L. n. 197 del 2022
Il diniego dell’adesione alla definizione agevolata deve essere comunicato entro il termine previsto; in difetto, la fattispecie estintiva si perfeziona.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria da parte della controricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l’istanza tempestiva ex art. 391, comma 3, c.p.c. avverso il decreto presidenziale di estinzione comporta il venir meno del decreto e impone al collegio di verificare se i presupposti estintivi ricorrano effettivamente.
- In tema di definizione agevolata del contenzioso tributario, la fattispecie estintiva si perfeziona quando il contribuente presenta l’istanza, versa la prima rata e l’Amministrazione non comunica il diniego entro il termine fissato dalla legge.
- Una volta perfezionata la definizione agevolata secondo la disciplina applicabile, il mancato pagamento delle rate successive non impedisce la dichiarazione di estinzione del giudizio pendente, restando il recupero di tali importi affidato ad autonomo procedimento.
- L’estinzione del giudizio impedisce l’esame nel merito dei motivi di ricorso e conduce alla compensazione delle spese quando la questione interpretativa sia nuova o comunque connotata da obiettiva incertezza.
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