Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36156/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Violato ha chiesto l'equo indennizzo ex l. n. 89/2001 per la presunta irragionevole durata del procedimento fallimentare che lo vedeva coinvolto (fallimento dichiarato con sentenza del 3/5/1985, decreto di chiusura depositato il 13/5/2014). L'istanza per l'indennizzo è stata presentata il 29/01/2019; il consigliere delegato aveva rigettato la domanda come tardiva. Il ricorrente ha sostenuto che il dies a quo del termine decadenziale semestrale ex art. 4 L. 89/2001 doveva decorrere dalla ricezione della raccomandata del curatore (ricevuta il 7/8/2018), e non dalla pubblicazione/deposit o, mentre la Corte d'appello e la Cassazione hanno ritenuto che la comunicazione postuma del curatore, ricevuta dopo il decorso del termine “lungo”, non potesse sanare la tardività e che il decreto era divenuto definitivo per il decorso del termine previsto dall'art. 327 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che il decreto di chiusura è divenuto definitivo per il decorso del termine lungo (art. 327 c.p.c.) successivo alla pubblicazione e che la successiva comunicazione del curatore non ha effetto retroattivo per riaprire o sospendere il termine già decorso. La Corte ha inoltre precisato che, per le procedure aperte prima delle modifiche legislative (d.lgs. n. 169/2007 e successive), trova applicazione il regime anteriore e che la decorrenza del termine semestrale per la domanda indennitaria va valutata alla luce della definitività del decreto di chiusura. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (provvisoriamente liquidate in € 2.000,00 oltre spese).

Norme richiamate

  • Legge n. 89 del 2001

    art. 4 (riguardante la domanda di indennizzo per irragionevole durata della procedura)

    La domanda di indennizzo ex art. 4 è soggetta a termine semestrale di decadenza che decorre dalla data in cui il decreto di chiusura del fallimento è divenuto definitivo; se il decreto non è stato comunicato, la definitività si determina con il decorso del termine 'lungo' previsto dall'art. 327 c.p.c.

  • Legge fallimentare

    art. 119 e art. 26 (richiamati nel ricorso); art. 117 (richiamata riguardo alle forme di pubblicazione)

    Art. 119/26 erano rilevanti per i termini di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato; la sentenza evidenzia che le modifiche legislative e la giurisprudenza costituzionale hanno inciso sul dies a quo e sulla modalità di decorrenza del termine di reclamo/impugnazione.

  • Codice di procedura civile

    art. 327 c.p.c. (termine 'lungo' di impugnazione, originariamente un anno, poi ridotto a sei mesi)

    Se manca la comunicazione dell'avvenuto deposito del provvedimento, il decreto diventa definitivo allo spirare del termine 'lungo' di cui all'art. 327 c.p.c.; la Corte ha affermato che la comunicazione successiva non ha effetto sanante sul decorso già avvenuto del termine.

  • Corte costituzionale

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina che faceva decorrere il termine dal solo momento della pubblicazione anziché dalla comunicazione con raccomandata A.R.; di conseguenza, se esiste la raccomandata A.R. la decorrenza del termine per l'impugnazione (e quindi per la domanda indennitaria) inizia dalla comunicazione.

  • D.Lgs. n. 5 del 2006 e D.Lgs. n. 169 del 2007

    Riforme della disciplina fallimentare che hanno modificato termini e meccanismi di impugnazione; la Corte afferma che per procedure aperte prima dell'entrata in vigore di tali riforme continuano ad applicarsi le regole anteriori.

  • Legge n. 69 del 2009

    art. 46 comma 17 (riduzione del termine 'lungo' da un anno a sei mesi)

    La riduzione del termine 'lungo' a sei mesi si applica ai giudizi instaurati in primo grado dopo il 4 luglio 2009; per stabilire se si applichi il termine di sei mesi o di un anno, la Corte ritiene che rilevi la data di apertura della procedura fallimentare (giudizio presupposto), non la data di instaurazione del subprocedimento conclusosi con il decreto di chiusura.

Massime di principio

  • Se il curatore ha inviato la raccomandata A.R. di comunicazione del deposito del decreto di chiusura, il termine per proporre la domanda indennitaria ex L. 89/2001 decorre dalla comunicazione (con la precisazione: decorre dal 15° giorno dall'avvenuta comunicazione, ove previsto dalla giurisprudenza).
  • Se non è stata effettuata la comunicazione, il decreto diventa definitivo con il decorso del termine 'lungo' previsto dall'art. 327 c.p.c.: tale termine può essere di un anno o di sei mesi a seconda dell'epoca di apertura della procedura (regole transitorie), e la comunicazione postuma non riapre o sospende il termine già decorso.
  • Per stabilire quale termine 'lungo' sia applicabile (un anno o sei mesi) occorre guardare alla data di apertura della procedura fallimentare, non alla data del subprocedimento conclusosi con il decreto di chiusura.
  • Per evitare problemi di decadenza è fondamentale conservare e produrre le prove della data di ricezione di ogni comunicazione del curatore (es. raccomandata A.R.) e agire tempestivamente non appena si riceve la comunicazione o si viene a conoscenza della pubblicazione/deposit o della definitività del provvedimento.
  • La comunicazione tardiva del curatore che interviene dopo il decorso del termine 'lungo' non ha efficacia per rimettere il termine ancora decorso: chi intende proporre domanda di indennizzo deve verificare subito i termini e, in caso di dubbio, tempestivamente esperire le impugnazioni o istanze previste.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.