Cassazione Penale, Ordinanza n. 24712/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzo proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza proposta da una società terza proprietaria delle attrezzature di uno stabilimento balneare, già oggetto di confisca disposta nella sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato nel processo di cognizione. Il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revoca della confisca. La società ha impugnato il provvedimento deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per mancata tutela giurisdizionale: secondo la ricorrente, se si escludesse la sindacabilità nel merito della confisca sia per l'imputato sia per il terzo proprietario, il soggetto inciso patrimonialmente e non evocato nel giudizio di cognizione resterebbe privo di una sede per contestare la decisione, in contrasto con i parametri costituzionali e convenzionali. Con un secondo motivo ha dedotto violazione di legge per omessa verifica del nesso di strumentalità tra beni confiscati e reato, sostenendo che la decisione di merito avrebbe fondato la confisca sulla prognosi di reiterazione della condotta dell'imputato, spostando l'attenzione dal rapporto tra bene e reato al rapporto tra imputato e bene.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi, ritenendo che il ricorso dovesse essere riqualificato come opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. in quanto l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, pur emessa in udienza camerale e non de plano, aveva deciso su un'istanza relativa alla confisca/restituzione di cose sequestrate. Richiamando il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce affinché decida sull'opposizione nel contraddittorio previsto dalla legge. Non vi è dunque una decisione definitiva sulla legittimità della confisca, ma un arresto processuale che rimette la questione al giudice competente.
Norme richiamate
Le istanze di incidente di esecuzione relative “alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate” sono disciplinate dalla procedura prevista da questa norma.
La decisione sull'istanza deve essere resa de plano e contro di essa va proposta opposizione allo stesso giudice, con successiva decisione in contraddittorio in udienza camerale.
richiamo a tale norma contenuto nell’art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
La norma rinvia alla procedura dell'art. 667, comma 4, per le istanze di confisca o restituzione in sede esecutiva.
il giudice che riceve l'atto deve limitarsi ... a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una 'voluntas impugnationis'
Se viene utilizzato un mezzo di gravame diverso da quello previsto, l'atto deve essere riqualificato secondo la volontà di impugnazione e trasmesso al giudice competente.
Massime di principio
- In materia di confisca e restituzione di cose sequestrate in sede esecutiva, la decisione del giudice dell'esecuzione deve seguire la sequenza procedimentale prevista dall'art. 667, comma 4, c.p.p.: provvedimento de plano e successiva opposizione davanti al medesimo giudice in contraddittorio.
- Se il giudice dell'esecuzione decide irritualmente con le forme dell'udienza camerale ex art. 666 c.p.p. anziché de plano, il ricorso per cassazione proposto contro tale provvedimento deve essere riqualificato come opposizione, senza saltare la fase di merito prevista dalla legge.
- Nel caso in cui sia stata anticipata la fase del contraddittorio, non può essere precluso il doppio vaglio davanti al giudice del merito: la tutela processuale si preserva attraverso la riqualificazione dell'atto e la trasmissione degli atti al giudice competente.
- L'art. 568, comma 5, c.p.p. impone al giudice di valorizzare la volontà di ottenere un sindacato giurisdizionale e di conservare l'atto, evitando inammissibilità meramente formali quando l'impugnazione sia stata proposta con mezzo non corretto.
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