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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21138/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 22/10/2024. I motivi lamentavano vizio motivazionale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 635, secondo comma, n. 1 c.p. e alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62, nn. 2 e 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze non deducibili in quanto riproduttive di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, prive di un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata e, quindi, generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 635, secondo comma, n. 1 c.p. era già stata adeguatamente affrontata in appello, con richiamo alla natura pubblica dell'alloggio di edilizia residenziale danneggiato, e che anche il diniego delle attenuanti richieste era stato sorretto da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635, secondo comma, n. 1 c.p.

    L'aggravante è stata ritenuta correttamente configurabile in ragione della natura pubblica dell'alloggio di edilizia residenziale danneggiato.

  • art. 62 n. 2 c.p.

    Invocata dalla difesa come attenuante, ma la Corte ha ritenuto congrua la decisione di merito di non concederla.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Invocata dalla difesa come attenuante, ma la Corte ha ritenuto congrua la decisione di merito di non concederla.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre censure già dedotte nei gradi di merito senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza di vizio motivazionale non è ammissibile quando non evidenzi specifiche lacune, illogicità o contraddizioni della decisione impugnata, ma si risolva in una mera reiterazione di argomenti già disattesi.
  • L'aggravante del danneggiamento può essere correttamente ravvisata quando il bene offeso abbia natura pubblica, secondo la valutazione di merito non manifestamente illogica.
  • Il diniego delle attenuanti è sindacabile in cassazione solo se la motivazione di merito presenti vizi effettivi; in difetto, il ricorso che si limiti a contestarlo in modo generico è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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