Cassazione Civile, Ordinanza n. 21382/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utente)
La controversia
Un imprenditore aveva chiesto l'attivazione di una nuova utenza telefonica fissa per la propria impresa. L'operatore aveva comunicato un termine di 60 giorni dal pagamento del contributo di impianto, ma l'attivazione non era avvenuta nei tempi indicati e l'utente aveva quindi agito in giudizio chiedendo l'adempimento e il risarcimento dei danni. In primo grado il tribunale aveva accertato l'inadempimento, dichiarato risolto il contratto e liquidato il danno. In appello l'utente aveva censurato la pronuncia per ultrapetizione, mentre la controparte aveva eccepito, tra l'altro, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al Corecom. La corte d'appello aveva accolto tale eccezione, ritenendola rilevabile d'ufficio, e aveva poi respinto la revocazione proposta contro quella decisione, nella quale si assumeva che al momento della proposizione della domanda giudiziale non fosse ancora operante il regime del tentativo obbligatorio. In cassazione il ricorrente ha dedotto: nullità della sentenza sulla revocazione per errore di fatto; violazione della disciplina legislativa e regolamentare sul tentativo di conciliazione; violazione delle regole sulla rilevabilità dell'improcedibilità, sostenendo che l'eccezione fosse ormai preclusa in appello; e violazione della disciplina processuale per avere la corte dichiarato improponibile la domanda anziché, al più, improcedibile con salvezza degli effetti della domanda.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo dirimente il principio secondo cui, nel regime transitorio della delibera AGCOM n. 182/02/CONS, il tentativo di conciliazione dinanzi ai Co.Re.Com. non era obbligatorio fino al loro effettivo funzionamento nella singola realtà territoriale, salvo che una specifica disciplina transitoria ne imponesse l'operatività, che nel caso non risultava. Sono stati quindi dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza n. 486/2016 è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, affinché riesamini la controversia escludendo l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione; la sentenza n. 794/2020, che aveva respinto la revocazione della precedente decisione, è stata cassata senza rinvio. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per dedurre un errore di fatto revocatorio; la Corte non decide su questo profilo perché assorito dall'accoglimento del motivo di diritto relativo alla conciliazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro di deduzione delle censure di violazione di legge proposte con il ricorso per cassazione.
art. 1, comma 11, L. n. 249/1997
Norma di base sul tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie tra utenti e operatori di telecomunicazioni; nel periodo transitorio non era automaticamente operativa in assenza del funzionamento dei Co.Re.Com. e di una disciplina transitoria che imponesse l'obbligo.
Delibera AGCOM n. 182/02/CONS
L'art. 1, comma 3, in collegamento con l'Allegato A, va interpretato nel senso che il tentativo di conciliazione davanti ai Co.Re.Com. non era esperibile come obbligo fino all'effettivo esercizio delle funzioni delegate; nel periodo transitorio il tentativo era solo facoltativo presso organismi alternativi.
Allegato A alla Delibera AGCOM n. 182/02/CONS
Le disposizioni sulla conciliazione obbligatoria operavano solo dalla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate; prima di tale momento l'utente poteva agire in giudizio senza dover esperire il tentativo obbligatorio.
art. 11 preleggi
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza di retroattività della disciplina regolamentare.
artt. 1, 3, 4 e 12 della Delibera AGCOM n. 182/02/CONS
La Corte ne ha valorizzato la lettura sistematica per affermare che, prima dell'effettiva operatività dei Co.Re.Com., la conciliazione davanti agli organismi alternativi era facoltativa e non obbligatoria.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010
Richiamato nel motivo sul regime di rilevabilità dell'improcedibilità; nel caso la Corte ha ribadito il diverso principio applicabile alla conciliazione nelle controversie telecom.
Massime di principio
- Nelle controversie tra utente e operatore di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione è condizione di procedibilità solo quando la disciplina di settore sia effettivamente operativa nella concreta realtà territoriale; in mancanza di funzionamento dei Co.Re.Com. e di una specifica previsione transitoria, l'utente può introdurre il giudizio senza esperirlo.
- La previsione regolamentare che consente di esperire la conciliazione presso organismi alternativi ai Co.Re.Com. non integra, nel periodo in cui i Co.Re.Com. non sono operativi, un diverso obbligo sostitutivo, ma una mera facoltà dell'utente.
- Quando la decisione impugnata è fondata sulla ritenuta obbligatorietà del tentativo di conciliazione in un contesto in cui tale obbligo non sussiste, la censura di violazione di legge è decisiva e assorbe le ulteriori questioni prospettate.
- L'impugnazione per cassazione può investire con un unico ricorso sia la sentenza di merito sia quella resa nel successivo giudizio di revocazione, trattandosi di decisioni connesse che concorrono a definire la medesima controversia.
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