Cassazione Penale, Sentenza n. 28382/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. La ricorrente era stata imputata, in concorso con il coniuge BRANCATO Domenico, della detenzione di quasi quattro chilogrammi di cocaina occultati sull'autovettura; era stata assolta per non aver commesso il fatto per difetto di elementi attestanti il suo contributo o la consapevolezza della presenza della droga. Il giudice della riparazione aveva ritenuto sussistente una condotta di grave negligenza della donna (uso dell'auto solo per il viaggio di andata, pernottamento nell'abitacolo non riferito, mancata conoscenza del nome dell'albergo), idonea a ingenerare nell'autorità investigativa la falsa apparenza della sua partecipazione, e quindi ostativa al riconoscimento dell'indennizzo. La difesa aveva censurato la motivazione come astratta e aveva fornito spiegazioni alternative (viaggio di piacere, auto presa a prestito, prenotazioni effettuate dal marito, fiducia nel coniuge, esigenza di non lasciare incustodito il veicolo nel contesto del narcotraffico). Il Procuratore generale ne aveva chiesto l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice della riparazione abbia compiuto una valutazione di fatto congruamente motivata, fondata sugli elementi residui del processo (dichiarazioni discordanti, omissione del pernottamento in auto, incongruenze sul racconto del viaggio) e coerente con la giurisprudenza sulla valutazione della colpa grave ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione. La Corte ha confermato che la condotta colposa può essere anteriore all'inizio del procedimento e che il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori per accertare eclatante o macroscopica negligenza. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 134, comma 1, ultimo periodo, codice di procedura penale
La norma consente di negare l'indennizzo quando l'incolpato abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve verificare se la condotta dell'interessato abbia contribuito a creare la falsa apparenza di un reato, con rapporto di causa-effetto rispetto alla detenzione
Sez. U. n. 51779 del 28/11/2013 (Rv. 257606)
Precisione che l'indennizzo non avrebbe senso se chi ha subito la detenzione ha contribuito con condotta dolosa o gravemente colposa a farla determinare; distinzione tra errore giudiziario e rapporto tra custodia e assoluzione
Sez. U. n. 32383 del 27/5/2010 (Nicosia, Rv. 247664)
La colpa grave può consistere in comportamenti anteriori all'inizio del procedimento penale e non soltanto in condotte processuali successive alla conoscenza dell'accusa
Sez. U. n. 34599 (De Benedictis, Rv. 222263)
Il giudice di merito deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili e motivare su fatti concreti e precisi per dimostrare che la condotta del richiedente abbia potuto ingenerare nell'autorità l'apparenza di illiceità, con valutazione ex ante
Sez. 4 n. 22642 del 21/3/2017 (De Gregorio, Rv. 270001) e n. 27458 del 5/2/2019 (Hosni Hachemi Ben Hassen, Rv. 276458)
Confermano che la motivazione adeguata e congrua del giudice della riparazione è incensurabile in sede di legittimità quando si tratti di apprezzamenti di fatto riguardanti la colpa grave
Massime di principio
- L'indennizzo per ingiusta detenzione può essere escluso non solo per errore giudiziario, ma quando l'arresto sia dipeso da comportamenti dell'interessato caratterizzati da dolo o colpa grave.
- La colpa grave può consistere in condotte anteriori all'avvio del procedimento penale; non è limitata al comportamento processuale successivo alla conoscenza delle indagini.
- Il giudice della riparazione valuta autonomamente tutti gli elementi probatori e deve motivare su fatti concreti e precisi; mere supposizioni non sono sufficienti.
- Circostanze come omissioni sul racconto dei fatti, incongruenze nelle dichiarazioni e comportamenti che appaiono incompatibili con la versione fornita (es. pernottamento in auto non riferito, uso dell'auto solo in andata) possono costituire indici di macroscopica negligenza.
- Il rapporto di coniugio o la fiducia nel convivente possono attenuare la rimproverabilità, ma non escludono automaticamente la possibilità di colpa grave se gli elementi fattuali rimangono incompatibili con la versione fornita.
- Le valutazioni di fatto del giudice della riparazione, se adeguatamente motivate e coerenti con le risultanze, sono difficilmente censurabili in Cassazione.
- In casi simili è essenziale fornire spiegazioni concrete e documentate delle condotte ritenute sospette (prenotazioni, ragioni del pernottamento, uso del veicolo, rapporti con il conducente) per contrastare l'ipotesi di negligenza grave.
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