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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23083/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di varie cartelle di pagamento per tassa automobilistica emesse dalla Regione Lazio. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: per una cartella era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto sgravio, mentre per le altre cartelle il ricorso era stato accolto con condanna dell'ente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 300. La contribuente ha appellato la sola statuizione sulle spese, lamentando la violazione dei minimi tariffari. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha rigettato l'appello, ma ha motivato nel senso che il primo giudice avesse in realtà disposto una parziale compensazione delle spese per effetto della parziale cessazione della materia del contendere, e ha a sua volta compensato le spese del grado. Avverso tale decisione la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra/extrapetizione, sostenendo che il giudice d'appello avesse riformato d'ufficio la statuizione di primo grado sulle spese, attribuendo al primo giudice una parziale compensazione mai pronunciata e in assenza di appello incidentale della Regione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. per difetto di motivazione, motivo però proposto in via subordinata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice d'appello avesse erroneamente interpretato la sentenza di primo grado come se contenesse una parziale compensazione delle spese, mentre il primo giudice aveva semplicemente applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando l'ente al pagamento integrale delle spese liquidate in euro 300. Tale compensazione, anche solo parziale, avrebbe richiesto una specifica statuizione che non risultava dalla sentenza di primo grado e non poteva essere desunta automaticamente dalla parziale cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi ravvisato un vizio di extrapetizione, poiché la modificazione della statuizione sulle spese è avvenuta in assenza di appello incidentale della Regione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c."

    Il giudice di appello non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti né attribuire un bene della vita diverso da quello richiesto; nel caso concreto la modifica officiosa della statuizione sulle spese è stata ritenuta extrapetizione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c."

    La doglianza di difetto di motivazione è stata proposta in via subordinata ed è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    "violazione e/o falsa applicazione ... dell'art. 118 disp. att. c.p.c."

    Richiamato per censurare l'asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    "in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c."

    La censura è stata incardinata come nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 2909 c.c.

    "violando l’art. 2909 c.c.-324 c.p.c."

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che sulla statuizione di primo grado non gravata si fosse formato giudicato interno.

  • art. 324 c.p.c.

    "violando l’art. 2909 c.c.-324 c.p.c."

    Richiamato dalla ricorrente in connessione al giudicato interno sulla statuizione non appellata.

Massime di principio

  • Il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice decide oltre i limiti delle domande, delle eccezioni o dell'atto di impugnazione, attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso; non ricorre, invece, se il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti già dedotti, senza introdurre nuovi elementi di fatto.
  • La statuizione sulle spese di lite non può essere modificata d'ufficio dal giudice d'appello come se il primo giudice avesse disposto una compensazione non espressamente pronunciata; una compensazione, anche parziale, richiede una specifica decisione e non può essere presunta dalla sola cessazione parziale della materia del contendere.
  • In presenza di impugnazione limitata a uno specifico capo della sentenza, il giudice del gravame non può estendere il proprio sindacato a capi non devoluti in assenza di appello incidentale della parte interessata.
  • Quando la censura principale è accolta, le doglianze subordinate relative a vizi motivazionali possono restare assorbite.
  • Il criterio della soccombenza virtuale consente di regolare le spese in base all'esito complessivo della lite, ma non equivale automaticamente a una compensazione delle spese se il giudice non la enuncia espressamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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