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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23525/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022). Il ricorrente sosteneva che l'elezione di domicilio era già stata effettuata in primo grado e che tutti gli atti erano stati regolarmente notificati presso lo studio del difensore, quindi il deposito della dichiarazione non sarebbe stato necessario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'ordinanza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello perché nell'atto d'appello non era allegata la precedente elezione di domicilio né era indicata in modo espresso e specifico la sua collocazione nel fascicolo processuale, requisito necessario secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    deposito, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    A pena di inammissibilità l'atto di impugnazione, sino al 24/08/2024, doveva essere corredato della dichiarazione/elezione di domicilio ovvero contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/e elezione indicando la sua collocazione nel fascicolo in modo da consentire l'immediata notificazione.

  • d.lgs. n.150/2022

    introduzione del comma 1-ter all'art. 581 c.p.p.

    Ha introdotto l'onere del deposito della dichiarazione/elezione di domicilio con l'atto di impugnazione per le parti private e i difensori.

  • Legge 9 agosto 2024, n.114 ("legge Nordio")

    abroga il comma 1-ter dell'art. 581 cod. proc. pen. e inserisce al comma 1-quater, dopo le parole «del difensore» le parole «di ufficio»

    Dal 25/08/2024 l'obbligo a pena di inammissibilità non sussiste più per le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori; per l'imputato processato in assenza resta l'onere, per il difensore di ufficio, del deposito del mandato e della dichiarazione/elezione di domicilio rilasciati dopo la sentenza.

  • Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024

    1) la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; 2) l'onere del deposito può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale

    Chiarisce la portata temporale dell'obbligo e i modi alternativi per assolverlo: è sufficiente un richiamo espresso e specifico che indichi immediatamente e inequivocabilmente dove trovare la precedente dichiarazione nel fascicolo.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è stata proposta entro il 24/08/2024 occorre rispettare l'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-ter: allegare la dichiarazione/elezione di domicilio o indicare in modo espresso e specifico la sua collocazione nel fascicolo.
  • La sola esistenza in atti di una precedente elezione di domicilio non è sufficiente se l'atto di impugnazione non richiama espressamente e specificamente tale dichiarazione indicando dove si trova.
  • Per impugnazioni presentate dopo il 25/08/2024 l'obbligo non sussiste per parti private e difensori (per effetto della legge n.114/2024), ma per l'imputato processato in assenza rimangono specifici oneri per il difensore di ufficio.
  • In caso di dubbio, allegare sempre copia della dichiarazione/elezione di domicilio e, in alternativa, riportarne data e collocazione nel fascicolo processuale per evitare il rischio di inammissibilità.
  • La mancata osservanza dell'onere formale può comportare non solo l'inammissibilità dell'impugnazione ma anche condanna alle spese e sanzione pecuniaria.

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