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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17041/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre condannato l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile nel giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado. I motivi deducevano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 642 c.p., contestando la ricostruzione del compendio probatorio e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento all'incompatibilità tra quanto riportato nella dichiarazione CID e quanto riscontrato sulle vetture coinvolte. La Corte ha ritenuto tali censure indeducibili perché meramente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre valorizzato la natura di doppia conforme tra primo e secondo grado.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato come norma oggetto di censura difensiva, insieme all'art. 642 c.p., senza un autonomo approfondimento nel merito, perché i motivi sono stati giudicati ripetitivi e non specificamente critici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 642 c.p.

    Richiamato come norma contestata dal ricorrente; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze per genericità e ripetizione di censure già respinte nei gradi di merito.

  • Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595

    Richiamata per affermare che, in caso di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, quando la sentenza d'appello richiama quella di primo grado e entrambe utilizzano i medesimi criteri di valutazione della prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza una specifica e autonoma critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere considerate unitariamente ai fini del controllo di legittimità, ove la sentenza d'appello richiami quella di primo grado e entrambe adottino i medesimi criteri di valutazione delle prove.
  • La denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale non è sufficiente, di per sé, a superare l'inammissibilità se non confronta in modo puntuale la motivazione della decisione impugnata e non evidenzia reali lacune argomentative o errori di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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