Cassazione Civile, Ordinanza n. 22125/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La banca, nell’ambito della verifica delle domande tardive del fallimento del terzo acquirente di immobili gravati da ipoteca giudiziale, chiedeva di partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita degli immobili sino a concorrenza del proprio credito ipotecario. L’ipoteca risultava iscritta in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti della debitrice originaria e dei fideiussori; il giudizio di opposizione al decreto, interrotto per il fallimento della debitrice originaria, era stato riassunto dai soli fideiussori ed era poi stato dichiarato estinto nei confronti della fallita originaria con sentenza del 2014. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione della banca alla decisione del giudice delegato, ritenendo, da un lato, che il titolare dell’ipoteca su bene compreso nel fallimento di un terzo non potesse utilizzare la verifica del passivo ma dovesse agire secondo le regole dell’espropriazione contro il terzo proprietario, e, dall’altro, che l’ipoteca giudiziale non fosse opponibile al fallimento perché il decreto ingiuntivo era divenuto definitivamente esecutivo solo dopo i fallimenti. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva, in sintesi, che la domanda era stata proposta come partecipazione al riparto e non come insinuazione al passivo, e che il decreto ingiuntivo, essendo divenuto definitivo nei confronti della debitrice principale per effetto dell’estinzione del giudizio di opposizione, era opponibile al fallimento del terzo acquirente, senza necessità di ulteriori accertamenti sul rapporto con quest’ultimo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non colpisse l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, ma ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato il decreto del tribunale in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi richiamati e per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato, in sostanza, che il decreto ingiuntivo opposto può acquistare efficacia opponibile alla massa quando il giudizio di opposizione si sia estinto e il relativo provvedimento sia divenuto definitivo prima del fallimento, essendo irrilevante che il decreto di esecutività ex art. 654 c.p.c. sia stato emesso successivamente, poiché tale decreto ha carattere meramente dichiarativo. Inoltre, ha ribadito che i titolari di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento e costituiti in garanzia per crediti verso terzi non accedono alla verifica del passivo, ma possono intervenire nel procedimento fallimentare ai fini della ripartizione dell’attivo.
Norme richiamate
norma richiamata per l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca avverso il provvedimento del giudice delegato.
richiamato nel contraddittorio per sostenere che il credito avrebbe dovuto essere accertato nel concorso; la Corte precisa però che i titolari di ipoteca per crediti verso terzi non sono creditori del fallito e non seguono la verifica del passivo.
invocato come parametro sulla opponibilità degli effetti del decreto ingiuntivo alla massa fallimentare.
richiamati come disciplina dell’espropriazione contro il terzo proprietario, ma la Corte ribadisce che tali modalità riguardano la realizzazione esecutiva, non la verifica del passivo.
il decreto di esecutorietà emesso in assenza di opposizione è necessario, in quel diverso caso, per il passaggio in giudicato formale e sostanziale del decreto ingiuntivo prima del fallimento.
l’estinzione del giudizio di opposizione può produrre l’effetto conservativo o acquisitivo dell’esecutorietà del decreto monitorio; la Corte ne ricava che il decreto può acquistare efficacia definitiva dopo il decorso del termine per impugnare il provvedimento estintivo.
il decreto di esecutività ha natura meramente dichiarativa e non è requisito indefettibile per la formazione della cosa giudicata, se l’esecutorietà è già derivata dalla sentenza di rigetto o dall’ordinanza di estinzione.
richiamato per il regime di impugnazione del provvedimento che dichiara estinto il giudizio, rilevante ai fini del consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo.
richiamato come ipotesi di provvisoria esecutorietà del decreto monitorio, distinta dal passaggio in giudicato.
richiamato come ulteriore ipotesi di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
richiamato per evidenziare che il decreto ex art. 654 c.p.c. non è presupposto indefettibile per la revocazione, segno della sua estraneità al concetto di giudicato.
Massime di principio
- I creditori muniti di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, quando la garanzia assiste un credito verso un soggetto diverso dal fallito, non sono creditori diretti della procedura e non possono insinuarsi al passivo; possono invece far valere il diritto alla distribuzione dell’attivo ricavato dalla liquidazione del bene gravato.
- Nel fallimento del terzo proprietario del bene ipotecato, l’accertamento del diritto di prelazione del creditore garantito può avere valore endoconcorsuale e non richiede la partecipazione del debitore originario, se questi è rimasto estraneo alla procedura fallimentare.
- Quando un decreto ingiuntivo è stato opposto, l’estinzione del giudizio di opposizione, una volta divenuta definitiva, può attribuire al decreto efficacia opponibile alla massa fallimentare; il successivo decreto di esecutorietà ex art. 654 c.p.c. ha carattere meramente dichiarativo e non costituisce il momento genetico della cosa giudicata.
- Ai fini dell’opponibilità al fallimento, ciò che conta è che il titolo monitorio abbia acquistato stabilità prima dell’apertura del concorso; se il provvedimento che definisce l’opposizione è divenuto inoppugnabile prima del fallimento, il credito può essere fatto valere nella procedura secondo il regime applicabile ai titoli già consolidati.
- In sede di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non aggredisce la reale ratio decidendi della decisione impugnata, ma una sua lettura solo apparente o non decisiva.
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