Cassazione Civile, Sentenza n. 29455/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva riformato il Tribunale ritenendo legittimo l'apposizione di termini ai numerosi contratti a termine stipulati con la Fondazione senza indicazione di ragioni obiettive e, per taluni periodi, senza applicare il limite massimo di durata. I motivi di ricorso includevano: vizio di rappresentanza processuale della Fondazione (patrocinio), violazione del giudicato, eccezioni sulla legittimità dei contratti per mancanza di causalità (o per il superamento dei limiti di durata), e questioni di conformità del diritto interno al diritto dell'Unione, con richiamo alla sentenza CGUE Sciotto (C-331/17) che impone l'esigenza di ragioni obiettive/temporanee a giustificazione di successioni di contratti a termine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo nella parte in cui hanno censurato l'interpretazione della Corte d'appello relativa ai contratti stipulati a partire dal 5 gennaio 2015 (fino almeno al 29 aprile 2019). La Suprema Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adottato una interpretazione non conforme al diritto dell'Unione, nel senso di aver ammesso, per quel periodo, un regime di acausalità e assenza di limite temporale che escludeva misure efficaci anti-abuso. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata nei punti così colpiti (accoglimento dei motivi 3 e 4) e il rigetto o l'assorbimento delle altre censure; la Corte ha altresì indicato i criteri interpretativi da seguire (necessità di accertare la temporaneità/contingenza delle esigenze che giustificano il termine, e l'onere della prova a carico del datore). Nel resto la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili altre doglianze (es. sulla sanatoria della procura, sul riesame del compendio probatorio).
Norme richiamate
Regio decreto n. 1611 del 1933, art. 43
Riferito alla questione del patrocinio e dell'uso dell'Avvocatura dello Stato: la Corte ha ritenuto valida la sanatoria ex art. 182 c.p.c. della delibera successiva che autorizzava l'uso di legali del libero foro.
Codice di procedura civile, art. 182
Utilizzato per la sanatoria della procura e per i termini concessi alla Fondazione per regolarizzare il patrocinio; la Corte ha ritenuto ammissibile la sanatoria ex art. 182 ratione temporis.
D.lgs. n. 368/2001 (attuazione direttiva 1999/70/CE), art. 1 e art. 11, comma 4
Disciplina generale sui contratti a termine: la Corte ricorda il principio della causalità (art.1) e l'esclusione, per le fondazioni lirico-sinfoniche, dell'applicazione di alcune norme (art.11, comma 4), ma chiarisce che quella speciale deroga non può legittimare, senza verifiche, abusi sistematici.
D.l. n. 64/2010, art. 3, comma 6
"Sono altresì inefficaci i contratti di scrittura artistica non concretamente riferiti a specifiche attività artistiche espressamente programmate."
Ripristina criteri di specificità nel settore spettacolo; la Corte evidenzia che, anche quando la forma non esige la causale, la sostanza richiede verifica della temporaneità/peculiarità dell'apporto.
Ha introdotto modifiche che, nella disciplina generale, hanno ridotto l'onere della causalità; la Corte ha osservato che tale quadro generale, se applicato alle fondazioni senza misure anti-abuso, sarebbe incompatibile con la clausola 5 dell'accordo quadro.
D.lgs. n. 81/2015, art. 19 e art. 29
Il combinato disposto ha previsto una disciplina del contratto a termine per il lavoro privato e alcune esclusioni per le fondazioni; la Corte interpreta l'art.29 (esclusioni) alla luce del diritto UE, richiedendo una verifica della temporaneità delle esigenze anche quando l'ordinamento domestico pareva consentire acausalità.
Ha reinserito condizioni (causalità/oggettività) per contratti di durata superiore a 12 mesi nel lavoro privato; la Corte tiene conto della successione normativa ratione temporis.
D.l. n. 59/2019, commi 3-bis e 3-ter dell'art.29 (modifiche in materia di fondazioni)
"A pena di nullità, il contratto reca l'indicazione espressa della condizione ... Al fine di salvaguardare i relativi cicli lavorativi ... le fondazioni lirico-sinfoniche possono prorogare fino al 30 giugno 2023 ..."
Il legislatore, dopo la Sciotto, ha reintrodotto requisito di causalità/formale e il limite dei 36 mesi per le fondazioni; la Corte ritiene questa norma pertinente ma non retroattiva rispetto ai contratti anteriori.
Direttiva 1999/70/CE e accordo quadro allegato (clausola 5)
La clausola 5 impone che la deroga nazionale non possa comportare assenza di misure efficaci anti-abuso: occorre che i contratti a termine siano giustificati da esigenze obiettive, temporanee e specifiche.
Corte di giustizia UE, causa C-331/17 (Sciotto), sentenza 25 ottobre 2018
"non si può ammettere che contratti ... possano essere rinnovati per la realizzazione, in modo permanente e duraturo, di compiti ... che rientrano nella normale attività" (syntesi della pronuncia)
La CGUE ha stabilito che le deroga nazionali che escludono misure anti-abuso sono incompatibili con la clausola 5: i contratti devono corrispondere a esigenze temporanee e provvisorie; la Cassazione applica tale principio richiedendo verifica della temporaneità anche se l'ordinamento nazionale appariva acausale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sezioni Unite n. 5542/2023)
Principio che la normativa applicabile è quella vigente alla data di stipulazione del contratto (rilevanza ratione temporis) e indicazioni su come interpretare la causalità/temporaneità nel settore lirico-sinfonico.
Massime di principio
- Per i contratti a termine in fondazioni lirico-sinfoniche occorre valutare la disciplina vigente alla data di stipulazione (principio ratione temporis).
- Anche quando la normativa domestica prevede acausalità o esenzioni formali, il giudice deve verificare la effettiva temporaneità/contingenza dell'esigenza che giustifica il termine, conformemente alla clausola 5 dell'accordo quadro e alla giurisprudenza della CGUE (Sciotto).
- Il datore di lavoro ha l'onere di provare che la successione di contratti a termine risponde a esigenze temporanee, specifiche e non alla copertura di bisogni duraturi; la mera ripetizione di compiti analoghi nel tempo può far ritenere l'abuso.
- Le modifiche legislative successive (es. d.l. n. 59/2019) che reintrodurranno oneri formali e limiti (36 mesi) operano in avanti; per i contratti stipulati prima della loro entrata in vigore si applica l'interpretazione conforme che impone la verifica della temporaneità.
- In sede processuale, questioni di patrocinio e sanatorie documentali possono essere regolarizzate ex art. 182 c.p.c.; invece, le censure che richiedono il riesame integrale delle prove vengono in genere dichiarate inammissibili in Cassazione.
- Nel settore dello spettacolo la valutazione sulla 'specificità' e 'non sostituibilità' dell'apporto (artistico/tecnico) è essenziale per giustificare contratti a termine: occorre dimostrare che l'apporto non poteva essere fornito da personale di ruolo.
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