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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 29577/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia relativa a somministrazione di lavoro a tempo determinato: il lavoratore (Kasse Modou) aveva prestato attività in somministrazione tramite Adecco con 47 contratti per 37 mesi complessivi; la Corte d'appello di Brescia aveva ritenuto illegittimi i contratti e le proroghe per superamento del limite massimo di 24 mesi (articoli 31 e 38 d.lgs. 81/2015) e aveva dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice (Cromodora) a decorrere dal 28.1.2019. Cromodora ha impugnato in Cassazione chiedendo, tra l'altro, di escludere l'applicazione retroattiva o l'estensione del limite dei 24 mesi alla relazione commerciale utilizzatore-agenzia, di escludere il computo di contratti anteriori all'entrata in vigore della norma, di ritenere non applicabile il limite ai contratti per sostituzione di lavoratori assenti, nonché di contestare la sanzione di conversione in capo all'utilizzatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Cromodora. Pur correggendo alcune argomentazioni di merito della Corte d'appello, la Cassazione ha confermato il principio per cui, nel quadro del d.lgs. 81/2015 come modificato dal decreto-legge 87/2018 (conv. L. 96/2018), la reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore per le stesse mansioni è soggetta al limite complessivo di 24 mesi; il superamento di tale limite determina la nullità dei contratti trilateri di somministrazione e legittima il lavoratore a chiedere, anche solo nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatore. La Corte ha inoltre ritenuto infondati i rilievi su computabilità dei contratti antecedenti, sull'applicabilità indipendente dalla causale (es. sostituzione), e su efficacia di eventuali clausole collettive più permissive. Condanna alle spese per la ricorrente; principio di diritto formulato e accolto dalla Suprema Corte.

Norme richiamate

  • d.lgs. 81/2015, art. 19

    «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. 1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi. 2. ... la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore ... non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione ... nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. ... Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia superato ... il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento»

    La Corte ha interpretato l'art. 19, in combinato con l'art. 34 e l'art. 31, come introducente un limite complessivo di 24 mesi applicabile anche alle missioni in somministrazione: il computo comprende i periodi di missione e può determinare la conversione in rapporto a tempo indeterminato al superamento del limite

  • d.lgs. 81/2015, art. 34, comma 2

    «2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24»

    Il richiamo al capo III estende al rapporto tra agenzia e lavoratore i limiti temporali del contratto a termine (art. 19), sicché il 24 mesi deve essere considerato rilevante anche per il lavoro somministrato

  • d.lgs. 81/2015, art. 38

    «1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore. 2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione»

    Anche se il testo non è stato formalmente aggiornato per prevedere espressamente la nullità in caso di superamento dei 24 mesi, la Corte ha ritenuto che la nullità e la conseguente possibilità di chiedere la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore si applicano quando il superamento del limite manifesta una somministrazione illegittima/abusiva

  • decreto-legge 87/2018, convertito L. 96/2018

    Ha modificato il d.lgs. 81/2015 estendendo i limiti del lavoro a termine al rapporto di somministrazione (cfr. art. 34, comma 2) e ha creato il presupposto per il limite complessivo di 24 mesi applicabile alle missioni in somministrazione

  • decreto-legge 104/2020, convertito L. 126/2020, art. 8, comma 1-bis

    «Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione ... ha efficacia fino al 31 dicembre 2021»

    La disposizione emergenziale ha introdotto una deroga temporanea che conferma implicitamente l'esistenza del tetto dei 24 mesi nel regime ordinario: la deroga consente oltre i 24 mesi solo se l'agenzia assume il lavoratore a tempo indeterminato, confermando quindi che il limite dei 24 mesi è il parametro da cui la deroga si discosta

  • Direttiva 2008/104/CE e giurisprudenza CGUE (C-681/18, C-232/20 e altre)

    La Corte ha richiamato la direttiva e la giurisprudenza della Corte di Giustizia per imporre un'interpretazione conforme delle norme nazionali: l'obiettivo della direttiva è preservare la temporaneità delle missioni e prevenire l'abuso di missioni successive, e ciò supporta l'applicazione del limite dei 24 mesi e la tutela che porta alla conversione del rapporto

  • Cass. n. 22861/2022 (precedente di legittimità)

    Richiamata come principio in ordine al computo dei periodi di somministrazione anche quando alcuni contratti sono decaduti dall'impugnazione: i periodi pregressi rilevano ai fini del computo complessivo del limite temporale

  • Legge 203/2024, art. 10, comma 1, lett. a)

    Ha successivamente soppresso alcuni periodi dell'art. 31 d.lgs. 81/2015; citata dalla Corte per completezza normativa ma non applicabile ratione temporis al caso concreto

Massime di principio

  • La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore presso lo stesso utilizzatore per le stesse mansioni è soggetta al limite cumulativo di 24 mesi previsto dal combinato disposto di artt. 19 e 34 del d.lgs. 81/2015 (come modificato dal d.l. 87/2018); il superamento configura somministrazione illegittima e può determinare la nullità dei contratti e la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore.
  • Il limite dei 24 mesi si applica indipendentemente dalla causale invocata (anche nei casi di sostituzione di lavoratori assenti) e quindi non è escluso per specifiche causali salvo diversa espressa previsione normativa.
  • Per il calcolo dei 24 mesi rilevano anche i periodi di missione riferibili a contratti anteriori e, secondo la giurisprudenza, vanno computati anche i periodi relativi a contratti non più impugnabili per decadenza (cfr. Cass. n. 22861/2022).
  • La violazione del limite temporale nella somministrazione, oltre a poter determinare la conversione del rapporto in capo al somministratore, legittima il lavoratore a chiedere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato direttamente nei confronti dell'utilizzatore; la nullità si propaga al contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore quando la somministrazione travalica i limiti di legittimità.
  • Le modifiche emergenziali (es. d.l. 104/2020, conv. L. 126/2020) che consentono oltre i 24 mesi rappresentano eccezioni temporanee e non negano l'esistenza del limite ordinario; al contrario, ne confermano il ruolo centrale nel sistema.
  • Nelle ipotesi analoghe il giudice deve applicare un'interpretazione conforme al diritto dell'Unione (Direttiva 2008/104/CE e giurisprudenza CGUE) valutando la 'temporaneità' complessiva e gli indici di abuso delle missioni successive.
  • Contratti collettivi che prevedano limiti più permissivi non prevalgono automaticamente se la disciplina imperativa nazionale e i principi costituzionali e comunitari richiedono la tutela della temporaneità; occorre verificare caso per caso la compatibilità e la natura delle previsioni collettive

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