Cassazione Civile, Sentenza n. 29140/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, riformando il Tribunale, l'aveva condannata a restituire a Forgraf S.r.l. euro 1.301.442,54 sottratti con bonifici dal 2004 al 2014. Il ricorso per cassazione sollevava sei motivi: violazione/errata applicazione degli artt. 360 co.1 nn.3 e 5 c.p.c. (con rimandi a norme del codice di procedura penale e civile), vizio nella ripartizione dell'onere della prova e applicazione errata del regime civilistico (art.2104 c.c. vs art.2043 c.c.), violazioni inerenti alla produzione documentale e alle preclusioni (art.437 c.p.c.), violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per note scritte depositate in appello, difetto di giudicato su domanda correlata, e omesso esame di fatti decisivi. Tuttavia la questione decisiva è stata procedurale: mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata allegata alla notificazione del ricorso in cassazione (busta "complementare"), con documentazione che dimostra che tale copia è stata inviata soltanto nel 2024 e non al momento della notifica del 3.12.2021, per cui è emersa l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369 co.2 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile per il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica (art.369 co.2 c.p.c.). Ha confermato la definizione del giudizio in conformità alla proposta di definizione (art.380-bis c.p.c.) e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (liquidate in euro 10.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie 15% e accessori), al pagamento di euro 5.000,00 in favore della controricorrente e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Ha altresì rilevato la sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002. Il merito della pretesa di Forgraf non è stato esaminato nel merito dalla Cassazione in ragione dell'improcedibilità.
Norme richiamate
art. 369 co. 2 c.p.c.
Fondamento dell'improcedibilità del ricorso per mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica; la Corte ha ritenuto assente tale deposito e ha dichiarato improcedibile il ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Consente la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la Corte ha deciso in conformità alla proposta formulata e ciò ha avuto rilievo per la declaratoria di improcedibilità e per l'applicazione delle sanzioni processuali.
art. 96 c.p.c. (comma 3 e comma 4)
art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.
Prevede la condanna per lite temeraria o per comportamento processuale rilevante; la Corte, avendo definito il ricorso in conformità alla proposta, ha ritenuto sussistere responsabilità aggravata e ha condannato la ricorrente a somme equitative e alla Cassa delle ammende.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Riguarda il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360 co.1 nn. 3 e 5 c.p.c.
art. 360 co.1 n.3 e n.5 c.p.c.
Norme che individuano i motivi di cassazione sollevati dalla ricorrente (violazione di norme processuali e omesso esame di fatti decisivi). La Corte non ha esaminato nel merito tali allegazioni per effetto dell'improcedibilità procedurale.
art. 437 c.p.c.
Norma relativa alle sanzioni per documenti prodotti oltre i termini; la ricorrente lamentava errata applicazione delle preclusioni documentali ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'improcedibilità.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del contraddittorio; invocato dalla ricorrente per violazioni del diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che il difetto procedurale di deposito impedisse l'esame della questione sostanziale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente relativamente al presunto difetto di giudicato su domanda correlata: la Corte non ha valutato il merito di tale censura per l'improcedibilità.
art. 2104 cod. civ. e art. 2043 cod. civ.
art. 2104 c.c.; art. 2043 c.c.
Questioni sostanziali sollevate circa il regime di responsabilità (specifica responsabilità del prestatore di lavoro vs responsabilità extracontrattuale); la Corte non ha deciso sul punto per la declaratoria di improcedibilità.
Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540
Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio secondo cui l'accoglimento della proposta di definizione può giustificare la condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. quale ipotesi di abuso del processo.
Massime di principio
- In cassazione è essenziale allegare e depositare la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica: il mancato deposito può rendere il ricorso improcedibile ai sensi dell'art.369 co.2 c.p.c., impedendo l'esame del merito.
- Conservare e produrre le ricevute generate dal sistema di deposito telematico (log, ricevute di accettazione) è determinante per provare l'invio: la mera dichiarazione tecnica senza riscontri documentali non è sufficiente.
- La procedura di definizione accelerata (art.380-bis c.p.c.) può condurre non solo alla definizione del giudizio ma anche all'applicazione di sanzioni ex art.96 c.p.c. se la proposta è confermata: valutare attentamente rischi e vantaggi prima di proporre o contestare una PDA.
- Se l'impugnante vuole che questioni di merito (onere della prova, applicazione di norme civilistiche, violazioni del contraddittorio) siano esaminate in cassazione, occorre eliminare preventivamente ogni vizio formale; i vizi procedurali pregiudicano l'istruttoria di merito.
- Per le controversie che derivano da presunte sottrazioni di somme da parte di dipendenti, oltre alla cura degli aspetti sostanziali, è fondamentale la cura della documentazione processuale e delle formalità di notifica per non perdere i rimedi in sede di legittimità.
- È buona prassi allegare nei ricorsi per cassazione un elenco chiaro degli atti allegati e verificare immediatamente, dopo il deposito telematico, la presenza delle ricevute di trasmissione/accettazione per poter intervenire tempestivamente in caso di anomalie.
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