Cassazione Civile, Sentenza n. 29141/2025 del 04/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il pagamento di euro 30.116,32 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative al periodo 15/08/2008 - 31/08/2015, denunciando di non aver fruito di alcun giorno di ferie. In primo grado e in appello la società aveva sostenuto che, secondo il CCNL e il regolamento ENAC, il sistema "1+1" (giornate di servizio e di riposo) faceva ricadere le ferie nel computo dei riposi e che nei contratti individuali era prevista la rinuncia a due giorni di ferie al mese (assorbimento). Cavagna ha impugnato in Cassazione per violazione e falsa applicazione del CCNL e del Regolamento ENAC (artt. 44, 45, 48) e per omessa imposizione di sanzione alla società per mancata prova del godimento delle ferie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che le ferie annuali sono irrinunciabili e non possono essere sovrapposte ai riposi giornalieri/settimanali previsti dalla normativa nazionale ed europea. Ha richiamato il d.lgs. 185/2005 (attuativo della direttiva 2000/79/CE) e la giurisprudenza precedente (tra cui Cass. ord. n. 13481/2024) affermando che il CCNL non può derogare al principio della separazione tra riposi e ferie. Ha però confermato l'interpretazione che il sistema "1+1" si riferisce alle giornate di servizio intese come giornate di impiego (incluse attività a terra, corsi, visite mediche, ecc.), quindi non limitate al solo tempo di volo. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Milano e ha disposto il rinvio per nuovo esame in diversa composizione, con istruzioni di applicare i principi affermati. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
CCNL Piloti di elicottero - art. 44
1. Si considera giornata di impiego del Pilota quella passata sulla base per svolgere l'attività di volo, a prescindere dalla durata della prestazione. 2. Si considera, altresì, giornata di lavoro: a) il tempo che il Pilota trascorre a terra nello svolgimento di compiti assegnatigli dalla Compagnia ed inerenti alle proprie mansioni, siano essi da svolgersi in sede o fuori; b) il tempo in cui il dipendente è impegnato in corsi, lezioni, voli di prova, voli di addestramento e controllo, e tutte quelle attività che servono ad aumentare la professionalità; c) il tempo che il dipendente impiega per sottoporsi alle visite mediche di idoneità, presso le autorità competenti, per il mantenimento od il reintegro del brevetto, e per il rinnovo dello stesso
La Corte ha interpretato l'art. 44 nel senso che il concetto di "giornata di impiego" comprenda anche il tempo a terra e le attività connesse, quindi il sistema "1+1" si applica alle giornate di servizio complessive e non solo al tempo di volo.
CCNL Piloti di elicottero - art. 45
I Piloti che svolgono l’attività di elisoccorso-Hems e Offshore, vengono impiegati su turni paritetici di servizio e riposo, programmati secondo quanto previsto dalla normativa ENAC OPV 02 del 23 - 07 - 1999, e comunicati agli interessati con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio turno
L'art. 45 delimita l'ambito dei turni paritetici per specifiche attività (elisoccorso-Hems/offshore); la Corte ha ritenuto che la previsione dei turni si riferisca alla programmazione delle giornate di servizio e di riposo secondo la norma ENAC, ma non autorizza a sovrapporre riposi e ferie.
CCNL Piloti di elicottero - art. 48
riconoscimento del diritto del pilota a un periodo di ferie annuali della durata di 26 giorni
L'art. 48 riconosce 26 giorni di ferie annuali: la Corte ha dedotto che, non essendovi specificazioni, trovano applicazione le regole nazionali ed europee sulle ferie, che le qualificano come periodi distinti dai riposi.
Regolamento ENAC OPV 02 del 23-07-1999
Il regolamento ENAC disciplina l'organizzazione dei turni (cd. "1+1"): la Corte ha confermato che tale disciplina si riferisce a giornate di servizio (impiego) che comprendono anche il tempo non di volo ma a disposizione o in attività connessa.
Costituzione italiana - art. 36 comma 3
Rammentata come principio che tutela le condizioni minime di lavoro e che le parti non possono derogare ai diritti fondamentali dei lavoratori; la Corte la usa per sostenere il carattere inderogabile di talune tutele (ferie).
Codice Civile - art. 2109
Richiamato per affermare l'irrineducibilità e la tutela delle condizioni di lavoro fondamentali, coerente con il principio di irrinunciabilità delle ferie.
D.Lgs. 185/2005 (attuazione direttiva 2000/79/CE)
Stabilisce il diritto alle ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e distingue chiaramente tra ferie e riposi; la Corte ha richiamato il d.lgs. per affermare che la normativa di settore deve comunque rispettare i principi statali ed europei sulle ferie.
Direttiva 2000/79/CE
Fonte europea che nel contesto è stata richiamata tramite il d.lgs. 185/2005 a conferma del principio che ferie e riposi sono istituti distinti e le ferie non possono essere assorbite nei riposi.
Giurisprudenza - Cass. ord. n. 13481/2024 e Cass. n. 2173/2022
Precedenti della Corte che hanno già affermato il divieto di sovrapporre ferie e riposi e il principio che la contrattazione collettiva non può derogare alla normativa nazionale ed europea sulle ferie; la sentenza qui conferma e applica tali principi.
Massime di principio
- Le ferie annuali sono diritti irrinunciabili: non possono essere validamente assorbite o sostituite da periodi di riposo giornaliero o settimanale previsti dal contratto o dalla contrattazione collettiva.
- Clausole contrattuali individuali che richiedono la rinuncia preventiva a giorni di ferie (es. "assorbimento" di 2 giorni al mese) non possono contravvenire al principio di tutela minimo previsto dalla normativa nazionale ed europea e sono in contrasto con il principio di irrinunciabilità delle ferie.
- Il sistema "1+1" va interpretato come riferito alle giornate di servizio/impiego (incluse attività a terra, formazione, visite mediche, etc.) e non esclusivamente al tempo di volo; ciò incide sulla qualificazione delle giornate ma non autorizza la sovrapposizione ferie/riposi.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il reale godimento delle ferie maturate dal lavoratore; la mancata prova può comportare il riconoscimento dell'indennità sostitutiva.
- La normativa e i contratti collettivi di settore devono essere interpretati in conformità alla disciplina sovraordinata (d.lgs. e direttive EU) quando si tratta di diritti fondamentali come le ferie.
- In controversie analoghe i giudici devono distinguere tra (a) disciplina dei turni e delle giornate di servizio; e (b) diritto alle ferie: il fatto che una giornata sia conteggiata come "riposo" per fini di turnazione non prova l'effettivo godimento di ferie annuali.
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