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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37577/2025 del 18/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice documentale. Con un unico motivo di ricorso ha dedotto l'insussistenza del reato per difetto di offensività della condotta, sostenendo in sostanza che il fatto non integrasse un illecito penale. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura riproduceva profili già esaminati e respinti dal giudice di merito con argomenti giuridici corretti, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata; ha quindi qualificato il motivo come inammissibile perché mirava, in realtà, a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e del fatto, attività preclusa in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e confutate in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o un diverso apprezzamento dei fatti, quando la censura investe questioni già decise con argomentazioni giuridiche non manifestamente illogiche.
  • La deduzione del difetto di offensività, se formulata in termini meramente assertivi e non confrontata con la motivazione di merito, non integra un motivo idoneo a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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