Cassazione Penale, Sentenza n. 27466/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: l'ordinanza di revoca della sospensione della messa alla prova è nulla per violazione del contraddittorio e degli obblighi di fissazione di udienza camerale con preavviso. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per il prosieguo
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 09/11/2022 che aveva revocato la sospensione del procedimento per messa alla prova. Si deduce violazione del principio del contraddittorio e di norme processuali (art. 464-octies, art. 127, art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.), per non aver previamente fissato un'udienza camerale con avviso alle parti (almeno dieci giorni prima) sulla decisione di revoca; la mancata presenza del ricorrente risultava dovuta a successiva ordinanza custodiale e la difesa aveva chiesto tempo per valutare riti alternativi e la fissazione dell'udienza camerale, rifiutate dal giudice
Norme richiamate
art. 464-octies cod. proc. pen.
Regola la revoca della sospensione per messa alla prova; va applicata assicurando il rispetto del principio del contraddittorio e, se la decisione di revoca è presa, occorre previa fissazione di udienza camerale con avviso alle parti
art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Consente di rilevare la nullità generale a regime intermedio quando atti decisionali siano adottati senza il necessario contraddittorio; la Corte lo applica per qualificare la nullità della revoca adottata senza udienza camerale
art. 127 cod. proc. pen. (comma quinto richiamato)
La violazione delle garanzie difensive inerenti al contraddittorio e al diritto di difesa produce nullità che incidono sulla validità del provvedimento impugnato
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di norme processuali e di legge); qui utilizzate per inquadrare le doglianze sulla violazione del contraddittorio e delle norme a pena di nullità
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 45889/2019 (Tenneriello); Cass. Sez. 5, n. 57506/2017 (Senatore)
Orientamenti della Corte di legittimità che affermano l'obbligo di fissare udienza camerale con avviso alle parti prima di revocare la messa alla prova, per garantire il contraddittorio
Massime di principio
- La revoca della sospensione per messa alla prova ai sensi dell'art. 464-octies richiede il pieno rispetto del contraddittorio: il provvedimento assunto senza previa udienza camerale con avviso alle parti è affetto da nullità.
- La fissazione di un'udienza camerale con congruo preavviso (indicazione in giurisprudenza almeno dieci giorni) è necessaria quando si decida della revoca della messa alla prova, perché la decisione incide significativamente sulla posizione processuale dell'imputato.
- L'assenza dell'imputato all'udienza, se dovuta a fatto sopravvenuto indipendente dalla sua volontà (es. ordinanza custodiale per altra vicenda), deve essere valutata dal giudice: la difesa deve poter dimostrare che l'interruzione del programma non è imputabile a comportamento colposo dell'imputato.
- La revoca è legittima solo se emergono fatti che dimostrino inadempimento del programma, elusione delle prescrizioni o commissione di altri reati; l'onere motivazionale del giudice deve valutare tali elementi tenendo conto delle eventuali cause sopravvenute.
- La mancata osservanza delle garanzie difensive può comportare l'annullamento del provvedimento da parte della Corte di Cassazione; in simili ipotesi la difesa potrà ottenere l'annullamento e la restituzione degli atti al giudice di merito per il prosieguo o la rinnovazione dell'istruttoria.
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe tempestivamente chiedere la fissazione di udienza camerale e, se l'imputato è detenuto o rinuncia a comparire, richiedere termine utile per comunicare e valutare riti alternativi o produrre documentazione a sostegno dell'assenza involontaria.
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