Cassazione Penale, Sentenza n. 35170/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. per presunto "errore di fatto" della Corte di cassazione nella lettura degli atti: omissione del controllo sulla mancata produzione nei fascicoli della richiesta, convalida e proroga delle intercettazioni (richiamando art. 267 c.p.p. in relazione all'art. 191, comma 2), e censura per aver valutato documentazione relativa ad altro coimputato anziché agli atti indicati dai difensori
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625‑bis riguarda solo l'errore di fatto decisivo che abbia condotto a una diversa pronuncia; nel caso de quo la documentazione contestata non era entrata nel giudizio di legittimità (inammissibilità per aspecificità) e quindi non poteva aver determinato un errore percettivo della Cassazione. Perciò non sussisteva l'errore decisivo invocato. Sono state inoltre condannate le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il rimedio straordinario per errore di fatto è ammesso solo per errori percettivi sugli atti di legittimità che siano stati decisivi, ossia che avrebbero condotto a diversa pronuncia se non occorsi.
Richiamato in relazione alla censura sulla mancata produzione di atti relativi alle intercettazioni; la Corte ha rilevato però che gli atti denunciati non erano nel giudizio di Cassazione, impedendo di valutare la presunta violazione.
art. 191, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla validità e alla documentazione delle intercettazioni; la corte ha dato rilievo solo se tali atti siano stati posti a base del giudizio di legittimità.
Consentito il pagamento delle spese e la condanna alla Cassa delle ammende per i ricorrenti, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sezioni unite, sent. n. 23868 del 23/04/2009 (Fruci) e giurisprudenza interna citata
Principio richiamato sul prezzo probatorio dell'allegazione: il ricorrente deve indicare l'incidenza degli atti denunciati di inutilizzabilità rispetto al provvedimento impugnato; l'assenza di tale allegazione rende la doglianza aspecifica e inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis è ammissibile solo per errori di fatto decisivi; occorre dimostrare che l'errore ha effettivamente inciso sulla decisione impugnata.
- Non si può impugnare per errore di fatto documentazione che non sia entrata nel giudizio di legittimità: se gli atti non erano nel fascicolo di Cassazione, non può essersi verificato un errore percettivo della Corte di legittimità su di essi.
- Chi censura l'utilizzabilità delle intercettazioni deve indicare in modo specifico le omissioni (richiesta, convalida, proroga) e collegarle direttamente all'esito del provvedimento impugnato, secondo l'onere di allegazione indicato dalle Sezioni unite.
- Le doglianze generiche o aspecifiche in Cassazione espongono al rischio di inammissibilità e di condanna alle spese; affermazioni infondate o presentate in colpa possono comportare anche sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ex art. 616 c.p.p.
- Prima di proporre un rimedio straordinario per errore di fatto, è essenziale verificare che i documenti contestati siano effettivamente parte del fascicolo di legittimità e formulare con precisione il nesso di incidenza tra l'errore denunciato e la decisione impugnata.
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