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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8226/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto che confermava l'aumento della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca dell'immobile sito in Torre del Greco. Il motivo unico dedotto in cassazione riguardava la statuizione ablativa: si contestava la ritenuta sproporzione tra le disponibilità lecite dei proposti e il valore dell'immobile, sostenendo che la Corte d'appello avesse assunto, in modo induttivo e senza considerare adeguatamente le allegazioni difensive, che il valore reale dell'immobile fosse molto più elevato rispetto al prezzo risultante dall'atto di compravendita (18.000 euro), sulla base dell'esistenza di un mutuo di 85.000 euro. I ricorrenti avevano invece spiegato che la differenza derivava da una simulazione contrattuale funzionale al finanziamento e avevano chiesto che il giudice si confrontasse con quelle argomentazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse, nella sostanza, un vizio di motivazione e che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del D.Lgs. 159/2011; pertanto non poteva essere dedotto il vizio di motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, non prospettato dai ricorrenti. Per l'evidente inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)

    Il giudizio di legittimità nei procedimenti di prevenzione è limitato a specifiche violazioni di legge (art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2); in tale contesto non è ammesso il riesame ordinario della motivazione se non quando questa sia inesistente o meramente apparente

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e); art. 125, comma 3; art. 616

    Art. 606: disciplina i motivi di ricorso in cassazione (lett. b per violazione di norme di diritto, lett. e per vizio di motivazione). La Cassazione ricorda che nei procedimenti di prevenzione i vizi di motivazione non sono di regola sindacabili in sede di legittimità salvo motivazione inesistente o apparente. Art. 125 c.p.p. richiamato in combinato disposto con il D.Lgs. 159/2011 per l'obbligo di motivare i decreti. Art. 616: fondamento della condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione (misure di prevenzione antimafia) il ricorso per cassazione è molto più limitato rispetto ai processi penali ordinari: sono deducibili principalmente violazioni di legge espressamente previste dal D.Lgs. 159/2011; non sono ammesse in cassazione le censure che si risolvono in un mero vizio di motivazione, salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente.
  • Le questioni di fatto e di valutazione probatoria (ad es. determinazione del valore reale di un bene e valutazioni sulla sproporzione con le disponibilità lecite) devono essere svolte e documentate in sede di merito; la cassazione non è la sede per replicare un diverso apprezzamento logico-argomentativo del giudice di merito.
  • Se il ricorrente intende far valere che vi è stata simulazione contrattuale o collegamento negoziale che giustifica una diversa qualificazione economica dell'operazione, è necessario che tali censure siano formulate in modo da dimostrare che la motivazione del decreto è inesistente o meramente apparente, oppure configurino una vera e propria violazione di legge traslabile in cassazione.
  • Ricorsi manifestamente inammissibili o fondati su vizi formali non contestabili in cassazione possono comportare sanzioni economiche (condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.); dunque va valutata la fondatezza giuridica del motivo prima di proporre il ricorso in Cassazione.

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