Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 19140/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. di Verona, deducendo il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. nonostante la definizione concordata del giudizio. Dalla motivazione emerge che il ricorso mirava, in sostanza, a contestare l'omessa immediata declaratoria di proscioglimento; tuttavia la Corte rileva che l'impugnazione è stata proposta al di fuori dei casi consentiti per la sentenza di patteggiamento, e che non sono stati dedotti né ravvisati profili relativi a volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento fosse proposta fuori dai casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché i motivi dedotti non attenevano ai soli profili impugnabili per legge e non presentavano comunque i vizi prospettati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dal ricorrente come parametro per chiedere il proscioglimento immediato; la Corte non entra nel merito perché reputa il ricorso non ammissibile nei limiti impugnatori propri del patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    la sentenza di patteggiamento è impugnabile esclusivamente per i motivi tassativi indicati dalla norma; motivi diversi sono estranei al perimetro del ricorso.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    è la base processuale per dichiarare l'inammissibilità del ricorso e disporre le conseguenti statuizioni economiche.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione solo per i motivi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali limiti rende il ricorso inammissibile.
  • La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., quando non si traduca in uno dei vizi tipici impugnabili della sentenza di patteggiamento, non consente l'accesso al controllo di legittimità.
  • In presenza di ricorso proposto fuori dai casi consentiti contro una sentenza di patteggiamento, la Corte dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccioResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleStupefacentiReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.