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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08443/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nei limiti in cui era stata emessa dalla Corte di appello, ossia la condanna per furto aggravato con riforma parziale della decisione di primo grado.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado di condanna per furto aggravato. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto la censura generica perché non specificava in modo puntuale quali fossero gli errori denunciati, e comunque aspecifica perché non si confrontava con le ragioni espresse nella sentenza impugnata sul punto.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera allegazione di un vizio di motivazione, senza critica puntuale, non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando è formulato in modo generico, cioè senza indicare specificamente le ragioni di censura.
  • È altresì inammissibile il motivo che non si confronta criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre doglianze non circostanziate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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