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Sentenza

Sentenza n. 644/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento: - del decreto dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2, Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali n.-OMISSIS- di approvazione della graduatoria definitiva di merito per il profilo professionale di istruttore amministrativo e nomina vincitori; - del decreto dirigenziale Dipartimento Organizzazione e Risorse umane settore 2 Gestione giuridica del personale e relazioni sindacali n. -OMISSIS-, di approvazione della graduatoria provvisoria di merito per il profilo di istruttore amministrativo; - della nota prot. -OMISSIS-, emessa dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con cui è stata comunicata la decisione della Commissione esaminatrice di rigetto dell’istanza in autotutela di rettifica del punteggio; - del verbale della Commissione esaminatrice n.-OMISSIS- e relativa scheda di valutazione in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio parziale relativo alle competenze professionali pari a 10; - del verbale n. -OMISSIS- in cui la Commissione esaminatrice ha esaminato il ricorso in autotutela e confermato la valutazione resa, rigettando l’istanza; - nonché di ogni altro provvedimento connesso, collegato e presupposto.

Giustizia amministrativa202501057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie provvisoria e definitiva di una procedura valutativa per la progressione tra le Aree, con mancato riconoscimento di punteggi per certificazioni e incarichi di specifiche responsabilità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dipendente regionale inquadrata nell’Area degli Operatori esperti, contestava la valutazione dei titoli effettuata nella procedura riservata al personale a tempo indeterminato per la copertura di posti nell’Area degli Istruttori. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell’art. 5 dell’avviso di selezione, dei criteri stabiliti dalla Commissione e dell’art. 84 del CCNL 22 novembre 2022, oltre a eccesso di potere per istruttoria insufficiente e motivazione parziale, errata e apparente. In particolare, lamentava il mancato riconoscimento di punteggio per sei incarichi di specifiche responsabilità e il riconoscimento di soli due punti per le certificazioni informatiche e linguistiche, nonostante avesse prodotto più titoli. Sosteneva inoltre che la Commissione avesse introdotto un requisito non previsto dal bando, pretendendo che gli atti di conferimento richiamassero espressamente l’art. 84 del CCNL, e che la documentazione integrativa prodotta in sede di riesame avrebbe dovuto essere considerata. Con il secondo motivo deduceva difetto di motivazione e riscontro parziale dell’istanza di autotutela. Con il terzo motivo denunciava disparità di trattamento rispetto ad altri candidati ai quali, in sede di riesame, erano stati riconosciuti punteggi per incarichi e certificazioni ritenuti analoghi. La Regione Calabria sosteneva che le certificazioni non fossero conformi al bando e che gli incarichi non fossero stati adeguatamente documentati entro il termine di presentazione della domanda; negava inoltre la disparità di trattamento, evidenziando che gli altri candidati avevano prodotto tempestivamente atti formali, attestazioni dei datori di lavoro o documentazione retributiva idonea a dimostrare il regime delle specifiche responsabilità.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto agli incarichi ex art. 84 del CCNL, ha ritenuto che la disposizione riguardi incarichi formalmente conferiti, comportanti compiti ulteriori rispetto alle mansioni ordinarie e assoggettati allo speciale regime dell’indennità per specifiche responsabilità. Gli atti prodotti dalla ricorrente con la domanda dimostravano soltanto l’assegnazione di determinate attività, ma non consentivano di desumere con certezza il regime giuridico dell’art. 84 né il collegamento con la relativa indennità. Era quindi onere della candidata allegare tempestivamente una documentazione idonea a comprovare non solo l’attribuzione delle attività, ma anche la loro qualificazione come incarichi ex art. 84. Il Collegio ha ritenuto legittimo il rifiuto di valutare la documentazione ulteriore prodotta in sede di autotutela: il soccorso istruttorio non può sanare l’omissione di un adempimento documentale posto a carico del concorrente quando l’integrazione richieda una ricostruzione non evidente della volontà o della situazione dichiarata e determinerebbe una violazione della par condicio. In relazione alle certificazioni, il TAR ha rilevato anzitutto il difetto di interesse a una loro ulteriore valutazione, poiché anche l’eventuale attribuzione di due punti aggiuntivi non avrebbe consentito alla ricorrente di raggiungere il punteggio dell’ultimo vincitore. Ha comunque ritenuto corretta la valutazione amministrativa, che aveva riconosciuto soltanto la certificazione EIPASS rilasciata da un ente riconosciuto, considerando le altre produzioni come rilasciate da enti non riconosciuti o come meri attestati di formazione, frequenza o acquisizione di competenze tecniche, non equivalenti a certificazioni informatiche o linguistiche. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento di riesame esponeva adeguatamente le ragioni del mancato riconoscimento dei titoli; l’eventuale mancata autonoma disamina di una parte della doglianza non vizia il provvedimento, trattandosi di riespansione della valutazione già compiuta nell’esercizio del potere di primo grado. È stata esclusa anche la disparità di trattamento: gli altri candidati avevano prodotto già con la domanda documentazione formale o retributiva idonea a dimostrare gli incarichi ex art. 84, sicché le loro posizioni non erano comparabili con quella della ricorrente. Le spese sono state compensate tra la ricorrente e la Regione, mentre nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.

Norme richiamate

  • art. 5 dell’avviso di selezione

    “b) possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso; c) possesso di competenze professionali: attestazioni di frequenza di corsi di formazione attinenti al profilo richiesto; certificazioni informatiche e linguistiche; incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’articolo 84 del CCNL 22.11.2022; abilitazioni professionali”

    La disposizione individua i titoli valutabili e stabilisce, tra l’altro, il punteggio massimo per certificazioni e incarichi di specifiche responsabilità, nonché la necessità che gli incarichi siano conferiti con atto formale entro la data prevista dall’avviso.

  • art. 84 CCNL 22 novembre 2022

    “Per compensare l'esercizio di un ruolo che, in base all'organizzazione degli enti, comporta l'espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale ... può essere riconosciuta ... una indennità”

    Gli incarichi rilevanti presuppongono compiti di specifica responsabilità attribuiti con atto formale e assoggettati allo speciale regime indennitario previsto dal contratto collettivo; non sono sufficienti mere attribuzioni di attività ulteriori.

  • art. 4 dell’avviso di selezione

    “di essere in possesso: [...]; di certificazioni informatiche e linguistiche; di incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL 22.11.2022; [...]. (Da allegare in copia)”

    Imponeva ai candidati di dichiarare e allegare la documentazione relativa ai titoli posseduti, gravandoli dell’onere di comprovare tempestivamente gli elementi necessari alla loro valutazione.

  • art. 3 dell’avviso di selezione

    “data ultima di presentazione della domanda fissata al 22 gennaio 2024”

    Individua il termine entro il quale dovevano essere posseduti e documentati i titoli valutabili.

  • art. 84 CCNL 22 novembre 2022, richiamato dall’avviso

    La valutazione degli incarichi richiedeva elementi oggettivi idonei a dimostrare il regime di specifica responsabilità, anche mediante il provvedimento formale o documentazione retributiva inequivoca.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato dall’avviso per individuare l’esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni rilevante ai fini della procedura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo quale base per l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive, il punteggio per incarichi di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 84 del CCNL Funzioni locali presuppone la prova non solo del conferimento formale di attività ulteriori, ma anche della loro riconducibilità allo speciale regime delle specifiche responsabilità e della relativa indennità; la mera assegnazione di compiti non è sufficiente.
  • Il candidato deve produrre entro il termine previsto dall’avviso tutta la documentazione necessaria a rendere certa e oggettiva la valutazione del titolo. La documentazione integrativa prodotta successivamente non può essere utilizzata per colmare un’omissione sostanziale che richieda ulteriori indagini o una ricostruzione della qualificazione giuridica dell’incarico.
  • Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali non è utilizzabile per sanare la mancata produzione di documenti necessari a dimostrare un requisito o un titolo quando l’integrazione attribuirebbe al concorrente una sostanziale rimessione in termini e comprometterebbe la par condicio.
  • La disparità di trattamento è configurabile solo tra situazioni effettivamente comparabili. Non sussiste quando ad altri candidati il punteggio sia stato riconosciuto sulla base di documentazione già tempestivamente prodotta e idonea a dimostrare il titolo, mentre il ricorrente abbia tentato di integrare la prova soltanto in sede di riesame.
  • La valutazione di certificazioni informatiche o linguistiche può essere limitata ai titoli rilasciati da enti riconosciuti e non si estende automaticamente a meri attestati di frequenza, formazione o acquisizione di competenze tecniche.
  • L’interesse a contestare la valutazione di un titolo viene meno quando, anche considerando il punteggio massimo astrattamente conseguibile per quel titolo, il candidato non potrebbe comunque raggiungere la posizione dell’ultimo vincitore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSoccorso istruttorioEccesso di potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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