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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14802/2023 del 06/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il condannato Buiceac Petrica aveva proposto, il 9 ottobre 2019, istanza ex art.671 cod. proc. pen. per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva in relazione a più sentenze a suo carico (Corte di appello di Firenze 24/03/2014; Corte di appello di Firenze 24/10/2016; sentenze di primo grado di Tribunali vari). Si erano formati contrasti tra diversi giudici dell'esecuzione (Corte d'appello di Firenze, Tribunale di Pistoia, Tribunale di Firenze) sul giudice competente, ciascuno dei quali aveva declinato la competenza e trasmesso o ritenuto competente un altro ufficio, dando luogo a stasi procedimentale. Il Tribunale di Firenze, quindi, ha sollevato conflitto di competenza avanti alla Corte di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e, nel merito, ha affermato la competenza della Corte di appello di Firenze in funzione di giudice dell'esecuzione. Motivazione: la competenza si radica nel giudice dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile al momento della presentazione della domanda (9/10/2019) anche se non ancora trascritto nel certificato del casellario; in quella data l'ultimo provvedimento irrevocabile era la sentenza della Corte di appello di Firenze del 24/10/2016 (irrevocabile il 18/04/2019). Inoltre la riforma operata con la sentenza del 24/10/2016 non si era limitata alla sola determinazione della pena (era stata esclusa una aggravante), sicché la competenza ex secondo comma dell'art.665 cod. proc. pen. spettava alla Corte territoriale. La Cassazione ha quindi rilevato l'errore delle precedenti declinazioni di competenza e ha rimesso gli atti alla Corte di appello di Firenze perché proceda al giudizio.

Norme richiamate

  • art.671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; qui è il titolo dell'incidente proposto dal condannato

  • artt.28 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul conflitto di competenza tra giudici che permettono di deferire la questione alla Corte di Cassazione quando più giudici hanno rifiutato la funzione

  • art.23 d.l. n.137 del 2020 e succ. modd.

    Riferimento formale alla requisitoria scritta del Pubblico ministero resa ai sensi della norma citata (procedura processuale eccezionale per la formulazione di conclusioni scritte)

  • art.665, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che la competenza del giudice dell'esecuzione spetta al giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile e che, se la riforma ha inciso sulla qualificazione/elementi della fattispecie (es. esclusione di un'aggravante), la competenza resta del giudice che ha operato tale riforma

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, Sent. n.16127 dell'01/04/2021 (Rv.281065)

    Richiamata per il principio secondo cui la competenza del giudice dell'esecuzione si determina con riferimento all'ultimo provvedimento irrevocabile al momento della presentazione della domanda, anche se non ancora riportato nel certificato del casellario giudiziale, e non muta per sopravvenienza di ulteriori titoli

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione si determina in base all'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile alla data di presentazione dell'istanza esecutiva, anche se non ancora trascritto nel certificato del casellario giudiziale.
  • Se più giudici dell'esecuzione si rifiutano di decidere e si verifica stasi procedimentale, il conflitto di competenza è ammissibile e deve essere deciso dalla Corte di Cassazione ai sensi degli artt.28 e ss. c.p.p.
  • La sopravvenienza, dopo la presentazione dell'istanza, di ulteriori provvedimenti non retroagisce per spostare la competenza determinata alla data di presentazione della domanda.
  • Quando una sentenza d'appello riforma la decisione di primo grado non solo nella quantificazione della pena ma incidendo su qualifiche o circostanze (es. esclusione di un'aggravante), ciò consolida la competenza del giudice che ha operato la riforma in sede esecutiva (art.665, comma 2).
  • In caso di istanza ex art.671 per riconoscere la continuazione, è essenziale verificare con attenzione la data di irrevocabilità di ciascun provvedimento per individuare il giudice competente; documentare le date nel certificato penale e negli atti è cruciale.
  • Se un giudice ritiene di non essere competente, deve evitare semplici passaggi ciclici tra uffici: ove si instauri contrasto tra più uffici, il ricorso al conflitto di competenza è lo strumento corretto per sbloccare la situazione.

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