Cassazione Penale, Ordinanza n. 11451/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, assumendo la violazione dell'art. 133 c.p. In sintesi, lamentavano che la Corte d'appello avesse rigettato la richiesta di mitigazione della pena con motivazione censurabile: la sanzione sarebbe stata sproporzionata, vicina al massimo edittale, fondata su circostanze negative inesistenti e non coerente con le finalità di emenda, anche considerando la definizione con giudizio abbreviato. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei due ricorrenti ha inoltre depositato rinuncia al ricorso, limitatamente alla propria posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla ricorrente che aveva rinunciato, la rinuncia non ha impedito la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione. Quanto al co-ricorrente, il motivo è stato ritenuto inammissibile perché attingeva solo il trattamento punitivo ed era sorretto da una motivazione della Corte d'appello non illogica né arbitraria: il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando pluralità degli episodi criminosi e precedenti penali, tra cui due ulteriori precedenti dell'imputato, uno specifico, e aveva ritenuto adeguato l'aumento per continuazione. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di reato continuato, la pena complessiva va determinata motivando distintamente gli aumenti per i reati satellite e verificando il rispetto del rapporto di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile con condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per il ricorrente non rinunciante e di euro 500 per la ricorrente rinunciante.
Norme richiamate
criterio per la determinazione e commisurazione della pena, la cui applicazione è stata ritenuta corretta e non sindacabile nel merito in assenza di manifesta illogicità
in tema di reato continuato, impone che gli aumenti per i reati satellite rispettino i limiti legali e il rapporto di proporzione, senza trasformarsi in un cumulo materiale mascherato
base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a contestare la congruità della pena, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici della motivazione di merito, è inammissibile quando la sentenza impugnata espone una giustificazione non arbitraria e non manifestamente illogica.
- In tema di commisurazione della pena, la Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito se questi ha applicato i criteri dell'art. 133 c.p. in modo coerente, valorizzando pluralità dei fatti, precedenti penali e gravità concreta.
- Nel reato continuato, la determinazione della pena complessiva richiede la scelta del reato più grave, la fissazione della pena base e la motivazione degli aumenti per ciascun reato satellite; la verifica di legittimità concerne la proporzione degli aumenti e il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p., non una nuova valutazione del merito.
- La rinuncia al ricorso non esclude automaticamente la declaratoria di inammissibilità né la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, quando l'impugnazione risulti comunque inammissibile per genericità e la sua proposizione sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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