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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13658/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I dipendenti, risultati idonei in una procedura di riqualificazione ex art. 21-quater d.l. 83/2015 per l'inquadramento nella III Area come Funzionari UNEP, hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento nella nuova area con decorrenza dal 1° gennaio 2009 o, in subordine, dal 1° luglio 2019, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per mancato inquadramento e perdita di chance. In cassazione hanno dedotto, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-quater d.l. 83/2015, commi 2 e 5, e dell'art. 6 dell'Accordo del 26 aprile 2017 recepito dal D.M. 9 novembre 2017, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come programmatico l'Accordo e non avesse correttamente individuato i limiti posti dalla norma primaria, che a loro avviso mirava a ricomporre i profili degli ufficiali giudiziari nella III Area e rendeva vincolanti gli impegni assunti dall'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto non fondato il ricorso. Ha escluso anzitutto la configurabilità di un vizio di omessa valutazione, chiarendo che le doglianze riguardavano in realtà questioni interpretative e non un fatto storico decisivo omesso. Nel merito, ha ribadito che l'art. 21-quater d.l. 83/2015 non attribuisce un diritto soggettivo automatico all'inquadramento, ma autorizza l'Amministrazione a indire procedure interne solo nei limiti delle posizioni disponibili in organico, della copertura finanziaria e del rapporto 50/50 tra accessi interni ed esterni, con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla definizione delle procedure selettive. Di conseguenza, l'Accordo del 26 aprile 2017, espressamente subordinato al rispetto di tale disciplina, ha natura meramente programmatica e il termine in esso previsto non ha efficacia cogente. La Corte ha inoltre rilevato che non era stata allegata né provata l'occupazione di posti riservati ai ricorrenti o nuove assunzioni sui profili interessati, sicché non risultavano un inadempimento dell'Amministrazione, né violazioni di correttezza e buona fede, né lesione dell'affidamento. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza del precedente di legittimità richiamato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata ricondotta alla violazione di legge; la Corte ha però osservato che le doglianze sul mancato esame di questioni non integravano un vero vizio riconducibile al paradigma evocato dai ricorrenti.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non il semplice difetto di sufficienza o completezza della motivazione né l'omessa risposta a questioni o argomentazioni.

  • art. 21-quater d.l. 83/2015

    La norma autorizza il Ministero a indire procedure interne di riqualificazione nei limiti delle posizioni disponibili, della copertura finanziaria e del rapporto 50/50 tra posti interni ed esterni; non riconosce un diritto soggettivo automatico all'inquadramento, e gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive.

  • art. 6 dell'Accordo del 26 aprile 2017

    L'Accordo è stato qualificato come programmatico, perché subordinato al rispetto dell'art. 21-quater d.l. 83/2015 e inserito in una più ampia attività di programmazione degli interventi dell'Amministrazione.

  • D.M. 9 novembre 2017

    Atto di recepimento dell'Accordo sindacale, richiamato come parte della sequenza normativa e amministrativa relativa alla riqualificazione del personale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo la disciplina sulle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omesso esame è ammissibile solo se riguarda un fatto storico preciso, decisivo e già discusso tra le parti; non può essere utilizzata per censurare l'interpretazione giuridica, la valutazione di questioni o la pretesa insufficienza della motivazione.
  • Le disposizioni che autorizzano la pubblica amministrazione ad avviare procedure di riqualificazione del personale nei limiti delle risorse disponibili e delle dotazioni organiche non attribuiscono, di regola, un diritto immediato e incondizionato all'inquadramento del dipendente.
  • Quando un accordo collettivo o sindacale richiama espressamente una norma di legge che subordina l'intervento a condizioni finanziarie, organizzative e procedurali, il suo contenuto va letto in chiave programmatica e non come fonte di un obbligo immediatamente esigibile in capo all'amministrazione.
  • Per fondare una domanda risarcitoria da mancata progressione o da perdita di chance non basta allegare l'idoneità in una procedura: occorre anche allegare e provare un concreto inadempimento dell'amministrazione e la ragionevole probabilità di conseguire il risultato utile in assenza della violazione.
  • In assenza di prova che posti riservati siano stati assegnati ad altri o che siano state effettuate ulteriori assunzioni sui profili di interesse, non è configurabile una lesione imputabile alla pubblica amministrazione né una violazione dei doveri di correttezza, buona fede o affidamento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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