Cassazione Civile, Ordinanza n. 41257/2021 del 22/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, aderita dai controricorrenti, ha ritenuto sussistenti i requisiti di legge di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il provvedimento non contiene la descrizione della controversia originaria decisa con la sentenza di merito impugnata; emerge solo che era stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1419/2018 della Corte d'appello di Torino. Nel corso del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in data 14 settembre 2021 e i controricorrenti vi hanno aderito. La Corte ha verificato che la rinuncia presentava i requisiti richiesti dagli artt. 390 e 391 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta idonea perché conforme ai requisiti richiesti dalla norma.
La Corte ha applicato la disciplina dell'accettazione della rinuncia e degli effetti estintivi del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se assistita dai requisiti di legge e accettata dalla controparte nei casi previsti, determina l'estinzione del processo.
- In presenza di rinuncia al ricorso e di adesione dei controricorrenti, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza affrontare il merito delle censure.
- La compensazione integrale delle spese è ammissibile quando la definizione del giudizio avviene per effetto della rinuncia concordata tra le parti.
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