Cassazione Civile, Ordinanza n. 28744/2021 del 18/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore della parte vittoriosa nel precedente giudizio di legittimità ha chiesto la correzione di un errore materiale dell'ordinanza n. 27785/2020 della Corte di cassazione, nella parte in cui, dopo aver condannato la controparte soccombente al pagamento delle spese processuali, aveva omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, nonostante la relativa istanza fosse stata tempestivamente proposta nella memoria ex art. 378 c.p.c. Il ricorso è stato proposto ai sensi del procedimento di correzione degli errori materiali, sul presupposto che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non integri una domanda autonoma ma un'omissione emendabile con tale rimedio anche davanti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione. Ha affermato che la domanda di distrazione delle spese può essere proposta anche nella memoria illustrativa e che, in caso di omessa pronuncia, il rimedio corretto è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ex art. 391-bis c.p.c. Pertanto ha disposto la correzione del dispositivo dell'ordinanza precedente, inserendo dopo le parole "accessori di legge" la formula "da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Vaccaro", con annotazione a cura della cancelleria. Non ha provveduto sulle spese del presente procedimento.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso per correzione
la Corte vi collega la possibilità di distrazione delle spese e il richiamo al meccanismo di correzione in caso di omissione
la richiesta di distrazione può essere formulata anche nella memoria illustrativa depositata in cassazione
costituiscono il rimedio esperibile per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale
il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione
art. 1-bis del d.l. n. 168/2016 conv. in L. n. 197/2016
richiamato per la disciplina della trattazione camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese del difensore non dà luogo a una domanda autonoma, ma integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese può essere validamente formulata anche nella memoria illustrativa depositata in Cassazione.
- Il rimedio della correzione degli errori materiali è utilizzabile anche contro le pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., quando occorra integrare il dispositivo con la distrazione delle spese omessa per mero errore.
- La soluzione correttiva è preferibile rispetto ai mezzi ordinari di impugnazione quando l'errore consista nella sola mancata indicazione della distrazione, perché assicura rapidità e coerenza con la funzione di ottenere un titolo esecutivo per il difensore distrattario.
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