Cassazione Penale, Ordinanza n. 37017/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto in concorso aggravato. I motivi di ricorso riguardavano entrambi la concreta dosimetria della pena: con il primo si censurava la misura della pena irrogata, ritenuta eccessiva; con il secondo si deduceva un asserito travisamento della prova testimoniale in relazione al valore economico dei beni oggetto di sottrazione. La Corte rileva che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che la sentenza impugnata aveva motivato facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., dando conto della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva, con pena finale inferiore alla media edittale. Quanto al dedotto travisamento della prova sul valore dei beni, la censura è stata dichiarata non esaminabile perché non proposta nei motivi di appello, quindi nuova in cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato.
Norma incriminatrice del furto, contestato all'imputato.
Richiamato per le aggravanti del furto contestate.
Norma evocata quale criterio per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.
Norma evocata quale parametro per la determinazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
La Corte afferma che non è esaminabile in cassazione una censura non dedotta nei motivi di appello.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, perché la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La censura di travisamento della prova non è scrutinabile in cassazione se non è stata previamente dedotta nei motivi di appello, poiché si tratta di questione nuova preclusa dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- La presenza di attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e alla recidiva può giustificare una pena finale inferiore alla media edittale, se la motivazione del giudice di merito risulta non illogica e adeguata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni di esonero, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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