Cassazione Civile, Ordinanza n. 18264/2026 del 06/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento della nullità di una fideiussione, dedotta come conforme allo schema ABI e quindi affetta da nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990. Il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la propria incompetenza, ritenendo competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, in applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168 del 2003, anche per le domande connesse relative al medesimo contratto. Il ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza sostenendo che la propria domanda non riguardasse più la validità della fideiussione, perché tale profilo sarebbe già coperto da giudicato in una precedente sentenza della Corte d'appello di Lecce, la quale avrebbe accertato la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e reso quindi superfluo ogni ulteriore giudizio sulla nullità del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza. Ha ritenuto che la precedente sentenza della Corte d'appello di Lecce richiamata dal ricorrente non avesse affatto deciso sulla validità della fideiussione, perché nel giudizio revocatorio concluso da quella sentenza la questione della nullità dei contratti di fideiussione era stata considerata irrilevante e affrontata solo incidentalmente, senza formare giudicato. Di conseguenza, la causa attuale resta una controversia sulla nullità della fideiussione riproduttiva dello schema ABI e, come tale, appartiene alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, individuata nel Tribunale di Napoli. Le spese del regolamento sono state rimesse al giudice di merito ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, lett. a), L. n. 287 del 1990
art. 2, comma 2, lett. a)
La nullità della fideiussione conforme allo schema ABI viene ricondotta alla violazione del divieto di intese anticoncorrenziali.
art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 168 del 2003
art. 3, comma 1, lett. c)
Le controversie sulla nullità delle fideiussioni riproduttive dello schema ABI rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, anche per le domande connesse sul medesimo contratto.
art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168 del 2003
La devoluzione alla sezione specializzata si estende alle domande connesse inerenti al medesimo contratto.
art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 168 del 2003
La sezione specializzata competente viene individuata territorialmente in quella presso il Tribunale di Napoli.
La clausola di deroga alla decadenza ex art. 1957 c.c. contenuta nel modulo ABI è richiamata come nulla, ma tale affermazione nel precedente giudizio era solo incidentale e non copriva l'intero contratto.
Nell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente anche una mera aspettativa di credito; l'accertamento pieno del credito non è presupposto necessario della tutela revocatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, è dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È la norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- La competenza sulle controversie che investono la nullità di fideiussioni conformi allo schema ABI e contrastanti con l'art. 2 della l. n. 287 del 1990 appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa.
- La mera menzione, in una precedente sentenza, della nullità di una clausola fideiussoria resa in motivazione incidentale non integra giudicato se quel profilo non costituiva oggetto del processo e non era necessario alla decisione.
- Nell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. non è necessario l'accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente anche una mera aspettativa di credito.
- Le questioni sulla validità dell'obbligazione fideiussoria, quando non decise in un precedente giudizio, possono essere riproposte nel giudizio competente senza incontrare preclusione da giudicato.
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