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Ordinanza

Ordinanza n. 1786/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - Del provvedimento di Diniego ex art. 33 LRC 11/2019, emesso dal Comune di Pomigliano d’Arco e notificato il 19.02.2025; - Della relazione istruttoria del Funzionario Preposto, mai notificata né comunicata; - Di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202502357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ex art. 33 LRC 11/2019, notificato il 19 febbraio 2025, unitamente alla relazione istruttoria e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Comune di Pomigliano d'Arco, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'annullamento della relazione istruttoria del funzionario preposto, deducendo di non averla ricevuta né conosciuta. Nell'istanza cautelare ha allegato la sussistenza di un danno grave e irreparabile, ma tale pregiudizio è stato prospettato, secondo il TAR, in modo vago e generico.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di una concreta dimostrazione del periculum in mora. Il danno grave e irreparabile è stato ritenuto dedotto in termini vaghi e generici. La valutazione è stata inoltre corroborata dal comportamento processuale del ricorrente: il ricorso, notificato via PEC il 17 aprile 2025, è stato depositato soltanto il 13 maggio 2025 e la domanda di fissazione dell'udienza, indicata nell'ordinanza come DFU e necessaria per attivare la tutela cautelare, è stata presentata il 10 giugno 2026, oltre un anno dopo la notificazione. Tale protratta inerzia è stata considerata incompatibile con l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale. Il TAR ha rimesso al definitivo ogni statuizione sulle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 33 LRC 11/2019

    Diniego ex art. 33 LRC 11/2019

    La norma è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale impugnato; l'ordinanza cautelare non ne esamina il contenuto o la legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza di un concreto danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il danno grave e irreparabile sia allegato in modo meramente vago e generico, senza l'indicazione di concreti profili di pregiudizio.
  • La protratta inerzia della parte nella coltivazione della domanda cautelare, incompatibile con l'urgenza prospettata, può costituire un elemento sintomatico dell'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile attuale.
  • La domanda cautelare deve essere respinta quando non risulti adeguatamente dimostrato il periculum in mora, anche qualora il giudice rinvii al merito ogni valutazione sulle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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