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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21040/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione un maggior reddito per gli anni 1997 e 1998, oltre sanzioni e accessori. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente annullando gli avvisi; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia e, quanto alle spese del secondo grado, aveva liquidato in favore del contribuente euro 400,00 omnicomprensive. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 57 del R.D. 27.11.1933 n. 1578 e del D.M. n. 55/2014, art. 24, lamentando che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata in misura inferiore ai minimi tariffari applicabili al valore della controversia; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello con cui l'Agenzia aveva contestato la compensazione delle spese di lite del primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la liquidazione delle spese operata dalla CTR fosse ampiamente inferiore ai minimi edittali e priva di motivazione, in contrasto con il principio di inderogabilità dei minimi tariffari richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. Ha invece rigettato il secondo motivo, osservando che la compensazione delle spese del primo grado non era censurabile e che la CTR l'aveva implicitamente confermata in ragione dell'andamento della controversia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo motivato esame della liquidazione delle spese e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro per la regolazione delle spese di lite; la loro liquidazione non può avvenire in modo inferiore ai minimi applicabili senza adeguata motivazione.

  • art. 57 del R.D. 27.11.1933 n. 1578

    Richiamato insieme alle norme sui minimi tariffari per sostenere l'inderogabilità dei compensi professionali nella liquidazione giudiziale delle spese.

  • D.M. n. 55/2014, art. 24

    Richiamato per individuare lo scaglione di valore della controversia e i relativi parametri di liquidazione delle spese.

  • L. 13 giugno 1942, art. 24

    Indicata dalla Corte come fonte del principio di inderogabilità dei minimi edittali in materia di compensi professionali.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per censurare la pretesa omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla compensazione delle spese, ma ritenuto non fondato.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la liquidazione del compenso professionale deve rispettare i parametri applicabili al valore della controversia; una determinazione sensibilmente inferiore ai minimi non è legittima se non assistita da specifica motivazione.
  • Il giudice che liquida le spese in misura inferiore ai minimi tariffari senza spiegazione viola il principio di inderogabilità dei minimi edittali richiamato dalla disciplina professionale.
  • La censura per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è fondata quando il punto dedotto risulti sostanzialmente assorbito o implicitamente deciso dal giudice di merito, purché la decisione sia coerente con l'andamento della controversia.
  • La regolazione delle spese del grado può essere confermata o mantenuta quando la scelta del giudice trovi giustificazione nell'esito complessivo della lite e non emerga una specifica violazione del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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