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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19707/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proponente)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito dell'omologazione di un concordato fallimentare. Una società aveva presentato una proposta di concordato relativa al fallimento di altra società, ma il comitato dei creditori aveva espresso parere sfavorevole e il giudice delegato non l'aveva sottoposta al voto dei creditori; era stata invece votata e approvata un'altra proposta, presentata da un diverso soggetto, poi omologata. La società rimasta esclusa dalla votazione aveva proposto opposizione all'omologazione, deducendo che l'art. 129 l. fall. consente l'opposizione anche a 'qualsiasi altro interessato', e che essa era comunque titolare di interesse ad agire perché la propria proposta era stata la prima presentata e sarebbe stata ingiustamente esclusa a causa della composizione illegittima e in conflitto di interessi del comitato dei creditori. In Cassazione la stessa società ha denunciato violazione degli artt. 129 l. fall., 100 c.p.c. e 24 Cost. La controparte ha resistito e proposto ricorso incidentale sulle spese e sulla mancata pronuncia sulla lite temeraria. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso principale perché la decisione impugnata era sorretta da una ratio autonoma non censurata: il reclamo/opposizione non poteva comunque essere esaminato perché le doglianze sulla composizione del comitato dei creditori, sul parere negativo e sul decreto del giudice delegato avrebbero dovuto essere fatte valere con gli specifici reclami ex artt. 26 e 36 l. fall., e non in sede di opposizione all'omologazione. Inoltre, anche nel merito, ha affermato che il proponente la cui proposta non sia stata ammessa al voto non ha interesse attuale e concreto a opporsi all'omologazione della proposta altrui, perché una proposta non sottoposta ai creditori deve considerarsi come non presentata; il conflitto tra proponenti e la conseguente legittimazione all'opposizione sussistono solo se tutte le proposte siano state effettivamente messe al voto. Il ricorso incidentale è stato rigettato: la compensazione delle spese è stata ritenuta giustificata dall'assenza di precedenti sulla questione, e la mancata pronuncia sulla domanda ex art. 96, comma 2, c.p.c. è stata considerata un rigetto implicito incompatibile con la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale, perché non colpiva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata e, comunque, il proponente escluso dalla votazione non aveva interesse ad agire in opposizione all'omologazione. Ha rigettato il ricorso incidentale, ritenendo legittima la compensazione delle spese in fase di reclamo e implicitamente respinta la domanda di responsabilità aggravata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per un terzo e per i restanti due terzi poste a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 129 l. fall.

    "anche da parte di qualsiasi altro interessato"

    L'opposizione all'omologazione può essere proposta anche da soggetti diversi dai creditori dissenzienti, ma solo se in concreto titolari di un interesse attuale e giuridicamente apprezzabile; non basta un generico dissenso o la mera qualità di terzo. La norma non estende la legittimazione a chi sia privo di una posizione sostanziale tutelabile nel caso concreto.

  • art. 125 l. fall.

    Una proposta di concordato fallimentare che non abbia ricevuto il parere favorevole del comitato dei creditori e non sia stata comunicata ai creditori deve considerarsi come non presentata ai fini del procedimento di approvazione.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire richiede un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non conseguibile altrimenti che mediante il ricorso al giudice; tale interesse manca se la proposta non è stata sottoposta alla votazione dei creditori e il soggetto che la ha presentata non può ottenere alcuna utilità concreta dall'opposizione all'omologazione.

  • artt. 26 e 36 l. fall.

    Le doglianze concernenti la composizione del comitato dei creditori, il parere negativo espresso sulla proposta e il decreto del giudice delegato avrebbero dovuto essere fatte valere con gli specifici rimedi impugnatori previsti dalla legge fallimentare, e non per la prima volta in sede di opposizione all'omologazione.

  • art. 128 l. fall.

    Il conflitto tra più proponenti, rilevante ai fini della legittimazione all'opposizione, presuppone che le diverse proposte siano state tutte sottoposte al voto dei creditori; solo in tal caso il proponente non prescelto può opporsi all'omologazione di quella approvata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è legittima quando ricorrono ragioni giustificative, nel caso individuate nell'assenza di precedenti sulla specifica questione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata sia logicamente incompatibile con la domanda non espressamente esaminata, perché essa ne comporta il rigetto implicito.

  • art. 96, comma 2, c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata può ritenersi implicitamente rigettata se la pronuncia sulle spese è incompatibile con la configurazione della lite temeraria.

  • art. 24 Cost.

    È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'esigenza di non comprimere il diritto di difesa del proponente non ammesso al voto.

Massime di principio

  • L'opposizione all'omologazione del concordato fallimentare può essere proposta da qualsiasi interessato, ma solo se il proponente dimostra un interesse attuale, concreto e giuridicamente tutelato; una legittimazione astratta non basta.
  • La proposta di concordato fallimentare non ammessa alla votazione dei creditori, per mancato superamento del filtro del comitato dei creditori e del giudice delegato, deve essere trattata come non presentata ai fini dell'opposizione all'omologazione della proposta approvata.
  • Il proponente escluso dalla votazione non può contestare in sede di opposizione all'omologazione vizi che attengono alla composizione del comitato dei creditori, al parere negativo o al decreto del giudice delegato se non li ha tempestivamente impugnati con i rimedi specifici previsti dalla legge fallimentare.
  • Il conflitto tra proposte concordatarie rileva solo se tutte le proposte siano state effettivamente sottoposte al voto dei creditori; solo allora il proponente non prescelto ha interesse ad opporsi all'omologazione della proposta approvata.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile quando non aggredisce tutte le rationes decidendi autonome della decisione impugnata.
  • La mancata pronuncia espressa su una domanda può non integrare omessa pronuncia se la statuizione resa comporta un rigetto implicito della stessa.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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